DECRETO LEGGE 211/2011 (DECRETO MONTI) - DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA
Art. 45. Disposizioni in materia edilizia (G.U.
n. 284 del 6 dicembre 2011 )
1.
All’articolo
16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
“2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.” .
“2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.” .
2.
Al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’articolo
52, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”;
b) all’articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono eliminate.
“2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”;
b) all’articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono eliminate.
3.
All’articolo
11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “Presidente del
Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti”.
4.
All’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, le parole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono
sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
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