NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ D'IMPRESA. STATUTO DELLE IMPRESE
Pubblicata nella G.U. n. 265 del 14novembre la legge 11 novembre 2011, n. 180: Norme per la tutela della
libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Gli articoli 12 e 15 modificano il
Codice dei contratti mentre l’art. 13 stabilisce modalità operative che
incidono sulle procedure degli appalti pubblici. In particolare:
Art. 12. Modifica
all'articolo
91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1. Al fine di favorire l'accesso delle
micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di
progettazione, all'articolo
91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore a
100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o
superiore alle soglie di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 28».
Art. 13.
Disciplina degli appalti pubblici
1. Lo Stato, le regioni e gli enti
locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le
informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli
appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea
nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e
medie imprese.
2. Nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire
l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e
le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri
finanziari, provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo
29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in
lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la
corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario,
riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione
appaltante nei vari stati di avanzamento;
b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;
c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante:
b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;
c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante:
1) l'assegnazione tramite procedura di
gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione a società miste
pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato avvenga
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi
di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità
previsti dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
dell'appalto;
2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;
3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;
2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;
3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;
d) introdurre modalità di
coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle
connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle
regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con
particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
3. Le micro, piccole e medie imprese
che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono
presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità.
Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono
chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della
pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. La pubblica amministrazione e le
autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo
all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di
idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei
requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge
28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento per un periodo di un anno.
5. È fatto divieto alla pubblica
amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai
soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure
di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei
beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.
Art. 15. Contratti
di fornitura con posa in opera
1. La disposizione prevista dall'articolo
118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle
somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le
cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori
ovvero stato di avanzamento forniture.
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