RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
“In
materia di sicurezza del lavoro, il coordinatore per l'esecuzione del lavori,
cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in
situazioni di pericolo grave ed imminente, è titolare di una posizione di
garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs.
n. 494 del 1996, art. 5. Egli, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili
contrassegnati da lavori appaltati, deve assicurare il collegamento tra impresa
appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro
sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ed in particolare sono a suo
carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di
avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere
le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente. In altre parole,
va detto che le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti
organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese
che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma, in conformità al dettato
normativo sopra citato, si estendono anche al compito di vigilare sulla
corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle
prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell'incolumità
dei lavoratori.
Nel caso in esame, l'imputato, nella qualifica di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come correttamente evidenziato dai Giudici di merito, avrebbe dovuto, in occasione delle visite periodiche al cantiere, tenersi attentamente informato circa lo sviluppo delle opere in corso controllando in ciascuna fase ed in specie per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza. Nella fattispecie, la posa del solaio in laterizi, con il rischio di caduta dall'alto, avrebbe richiesto la specifica verifica da parte del G. della effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni dei lavoratori addetti.”
Nel caso in esame, l'imputato, nella qualifica di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come correttamente evidenziato dai Giudici di merito, avrebbe dovuto, in occasione delle visite periodiche al cantiere, tenersi attentamente informato circa lo sviluppo delle opere in corso controllando in ciascuna fase ed in specie per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza. Nella fattispecie, la posa del solaio in laterizi, con il rischio di caduta dall'alto, avrebbe richiesto la specifica verifica da parte del G. della effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni dei lavoratori addetti.”
In
altre parole, le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti
organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese
che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma si estendono anche al compito
di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola
impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia
dell'incolumità dei lavoratori.
Nella
fattispecie è stato ritenuto colpevole il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione in relazione alla caduta dall’alto di un operaio intento a lavori
di posa in opera di un solaio in laterizio, per non aver correttamente vigilato
sulla effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni dei
lavoratori addetti a tali opere.
Etichette: coordinatore, sicurezza
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