Art. 41. Misure per le opere di interesse
strategico (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 )
1.
Fatte salve le priorità già deliberate in sede Cipe, all’articolo
161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter
sono sostituiti dai seguenti:
“1-bis. Nell’ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza
pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, l’elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base
dei seguenti criteri generali:
a) coerenza con l’integrazione con le reti europee e territoriali;
b) stato di avanzamento dell’iter procedurale;
c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell’elenco di cui al comma 1-bis sono
indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il
reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al
presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i
soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità,
redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla
normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione,
anche avvalendosi del supporto dell’Unità tecnica di finanza di progetto di cui
all’articolo
7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di
cui all’articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l’adeguatezza dello studio
di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell’opera; qualora
siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta
giorni. A questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la
Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra
indicati".
2.
Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo l’articolo 169 è inserito il seguente:
“Art.
169-bis (Approvazione unica progetto preliminare) 1. Su proposta del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE può valutare il
progetto preliminare, istruito secondo le previsioni dell’articolo 165, ai fini
dell’approvazione unica dello stesso, assicurando l’integrale copertura
finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate a carico della finanza
pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare un
termine perentorio, a pena di decadenza dell’efficacia della delibera e del
finanziamento, per l’approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione
unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti dell’articolo 165
comma 7, il progetto definitivo è approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare per i profili di rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la
programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le
modalità di cui al presente articolo e sempre che siano rispettate le
condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti fornisce al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni
dei progetti definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che dalla relazione del
progettista prevista dall’articolo 166 comma 1, da una ulteriore relazione del
progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti:
a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle
raccomandazioni impartite dal CIPE;
b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai
sensi dell’articolo 167, comma 6;
c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del
limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto
preliminare.
3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del
concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni
interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni
genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio
di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche
amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto
definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le
caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e
delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati
in sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero
valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso
in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il
progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1.
4. L’approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1,
comporta gli effetti dell’articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera. Per quanto riguarda l’avvio del procedimento di
dichiarazione di pubblica utilità si applica l’articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all’articolo 170, comma 3, per l’indicazione delle
interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore è pari a quarantacinque
giorni ed il programma di risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma
2 unitamente al progetto definitivo, è vincolante per gli enti gestori di reti
o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell’articolo 170,
commi 4 e 5.”;
b) all’articolo
163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
“f-ter) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi
tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli
stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di
finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.”.
3.
All’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e
successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i
contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di
cui al presente comma è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna
definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse
strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a trenta giorni e decorre dalla data
di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166,
comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di criticità procedurali
tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le
conseguenti determinazioni.".
4.
Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione
delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti
di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio
dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui
viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da non
consentire il rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni.
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