05 febbraio 2012

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DECERTIFICAZIONE


L’art. 15 della L. n. 183 del 12 novembre 2011 (c.d. “Legge di stabilità 2012”) ha apportato significative modifiche al D.P.R. n. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Le modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2012, mirano a determinare una completa "de-certificazione" del rapporto tra P.A. e cittadini. 
E' stato anzitutto previsto che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Inoltre, è stato al contempo prescritto che sulle certificazioni da rilasciare ai soggetti privati sia apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura:"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".(cfr. art. 40 D.P.R. 445/2000). Ne consegue che le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con la P.A. e con i gestori di pubblici servizi, invece, le certificazioni saranno sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà: le amministrazioni non potranno più accettare né richiedere certificazioni (salvo porre in essere una violazione dei doveri d'ufficio). 
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dai privati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (cfr. art. 43 D.P.R. 445/2000). Tale adempimento risulta indispensabile anche per consentire quegli "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, previsti dall'articolo 71 del D.P.R. 445/2000. 
Con specifico riferimento al requisito della regolarità contributiva, è stato previsto che: “Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore” (cfr. art. 44-bis D.P.R. 445/2000). La prescrizione - almeno con riferimento all’ambito della contrattualistica pubblica - appare ridondante, atteso che l’obbligo per la P.A. di acquisire d’ufficio il DURC degli operatori economici era già stato sancito a livello normativo (cfr. art. 6 D.P.R. 207/2010). Per quanto la materia dei contratti pubblici, le nuove disposizioni in materia di "de-certificazione" hanno evidenziato un contrasto tra le sopravvenute disposizioni della L. 183/2011, che impongono l’inutilizzabilità dei certificati nei rapporti con la P.A., e le norme codificate dal D.Lgs. 163/2006 che, invece, richiedono ai concorrenti di presentare all’amministrazione procedente talune certificazioni per partecipare alla gara e aggiudicarsi il contratto (si consideri, ad esempio, l’art. 42, comma 1, lett. a), in base al quale la dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti, con riferimento ai principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, debba essere dimostrata “da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni”; oppure l’art. 49, comma 2, che impone l’allegazione della certificazione SOA del concorrente e dell’ausiliario in caso di avvalimento dei requisiti per l’esecuzione dei lavori pubblici). Da un lato, potrebbe ritenersi che la disciplina sopravvenuta ad opera della L. 183/2011, in quanto successiva da punto di vista temporale, abbia tacitamente abrogato le previgenti disposizioni normative con essa incompatibili. Dall’altro, però, sembrerebbe anche potersi sostenere che le disposizioni del Codice dei Contratti siano da considerarsi prevalenti per il loro carattere specialità (lex specialis derogat generali) senza il verificarsi, sul piano giuridico, di alcun fenomeno abrogativo.

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