VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE
Il
Testo Unico sulla Sicurezza, relativamente agli obblighi del datore di lavoro
(art. 71 - D. Lgs. 81/2008) recita che questi deve sottoporre le attrezzaturedi lavoro riportate nell'Allegato VII (quali scale, ponti mobili, generatori dicalore, tubazioni, forni per industrie chimiche, etc.) a verifiche periodiche
per valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di
sicurezza, con una certa frequenza.
Tale
verifica deve essere effettuata dall'INAIL ex ISPESL che vi provvede nel
termine di 60 giorni dalla richiesta.
Decorso
tale termine, il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti
pubblici o privati abilitati. Il Testo Unico per la sicurezza stabilisce,
inoltre, che i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati ad
effettuare tali verifiche saranno stabiliti con Decreto del Ministro del
Lavoro.
Il
Decreto del Ministro del Lavoro dell’11 aprile 2011, quindi in ottemperanza a
quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, definisce modalità,
tempistiche, passaggi burocratici e amministrativi per l'accreditamento di
soggetti terzi pubblici o privati alla verifica delle attrezzature da lavoro.
Il
Decreto del Ministro del Lavoro del 20 gennaio del 2012 proroga l'entrata in
vigore del Decreto 11 aprile 2011 di 120 giorni, cioè a fine maggio 2012.
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