AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Il
Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza n. 1446 dell’ 8 marzo 2011 ha chiarito
come nell’ambito di una procedura di scelta del contraente, l’aggiudicazione
provvisoria rappresenta un atto necessario ma non decisivo atteso che
l’individuazione definitiva del concorrente risulta cristallizzata soltanto con
l’aggiudicazione definitiva.
La
pronuncia in commento aveva origine da un ricorso presentato da un soggetto che
dopo essere stato dichiarato aggiudicatario provvisorio, aveva successivamente
impugnato il provvedimento con il quale la stazione appaltante aveva annullato,
in autotutela, l’aggiudicazione provvisoria. In particolare veniva censurata la
mancata comunicazione di avvio del procedimento che si era concluso con
l’adozione del provvedimento in autotutela.
Per
una migliore comprensione della decisione in commento, sembra opportuno
riportare le disposizioni del d.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici)
che disciplinano l’aggiudicazione provvisoria e l’aggiudicazione definitiva.
L’art.
11 (Fasi delle procedure di affidamento) al suo comma 5 prevede che “La
stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi
dell’art. 12 comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva”.
L’art.
12 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) prevede, al 1° comma,
che “L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell’organo
competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei
termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento
dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente. In mancanza,
il termine è pari a trenta giorni.[…] Decorsi i termini previsti dai singoli
ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l’aggiudicazione si intende
approvata”.
Dalla
lettura delle norme in oggetto si può vedere come nell’ambito del Codice dei
contratti l’aggiudicazione provvisoria rappresenta solo un presupposto
dell’unico procedimento di aggiudicazione che comunque deve essere concluso con
il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
In
conformità al dettato normativo il Consiglio di Stato ha chiarito come
“L’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi
nell’ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma
non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui
affidare l’appalto risulta cristallizzata soltanto con l’aggiudicazione
definitiva; pertanto, versandosi ancora nell’unico procedimento iniziato con
l’istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l’aggiudicatario
provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si
impone la comunicazione di avvio del procedimento in autotutela (cfr. da ultimo
Consiglio di Stato, sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7460)”.
In
definitiva, con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha contribuito
ulteriormente a chiarire come l’aggiudicazione provvisoria abbia un ruolo
necessario ma non decisivo, considerato la sua natura di atto
endoprocedimentale, ai fini della definitiva aggiudicazione dell’appalto.
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