05 febbraio 2012

RITARDO NELL’APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE


La giurisprudenza arbitrale (cfr., per tutte, Coll. Arb. Roma, 31.03.2006, in Arch. Giur. oo.pp., 2006, 1056; Coll. Atb. Roma, 27.06.2006, in Arch. Giur. oo.pp., 2007, 1; Coll. Arb. Roma, 3.07.2006, in Arch. Giur. oo.pp., 2006, 1137), sancisce che l'emergenza sottesa alla necessità di approvare una perizia di variante non debba essere “ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, il quale è tenuto prima della indizione della gara a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici e ad impiegare ogni cura volta ad eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera come progettata" (Cass., Sez. I, 11.04.2002, n. 5135; nello stesso senso, anche Cass. Sez. I, 22.07.2004, n. 13643). Diretto corollario del principio sopra evidenziato è, d'altronde, l'ulteriore obbligo per la committente di attivarsi con tempestività per la risoluzione delle inadeguatezze progettuali emerse nel corso dell'esecuzione, apportando senza indugio tutte le necessarie modifiche per consentire l'eseguibilità delle lavorazioni; come invero affermato dalla Giurisprudenza onoraria, il buon esitò di qualsiasi pubblico appalto dipende anche dalla prontezza con cui l'Amministrazione presta la propria cooperazione sia redigendo a monte un valido progetto esecutivo, completo, dettagliatamente eseguibile, sia rimuovendo tempestivamente, in corso di esecuzione, tutte quelle eventuali inadeguatezze progettuali in grado di ostacolare il programma esecutivo dell'appaltatore (Coll. Arb. Roma, 26.04.1996, in Arch. Giur. 00. pp., 1998, 245). Il tardivo espletamento di tali attività rileva come inadempimento della Committente anche sotto il profilo della violazione del dovere di cooperazione ai sensi degli artt. 1206, 1175 e 1375 c.c., per non aver garantito all'appaltatore la possibilità di realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (Cass, Sez. I, n. 29.04.2006, n. 10052; nello stesso senso, anche la Giurisprudenza arbitrale, tra cui, in particolare, si segnalano Coll. Arb. Roma, 06.07.2005, in Arch. Giur. 00. pp., 2006, 6; ColI. Arb. Roma, 12.07.2002, in Arch. Giur. 00.pp., 2003, 871, 6, 612-07-2002; Coll. Arb. Roma, 14.10.2002, in Arch. Giur. 00.pp., 2003, 948). 

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