10 aprile 2012

COMPENSO PER I PROFESSIONISTI

L'art.9 comma 1 della legge 24.3.2012 n.27 (conversione il legge del DL 1/2012) abroga le tariffe professionali. Queste possono essere utilizzate per altri 120 giorni solo per stabilire i compensi nell'ambito di vertenze giudiziarie. Entro lo stesso termine, il Governo emanerà un decreto per fissare parametri per i compensi da decidere da parte del giudice. Un altro decreto definirà gli oneri e le contribuzioni per Inarcassa e le altre casse professionali. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
Il compenso deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Il professionista deve fornire al cliente tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico. Inoltre deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocabili al cliente nell'esercizio dell'attivita' professionale.
In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
La legge non impone la forma scritta, (inizialmente prevista dal decreto-legge con sanzioni disciplinari per gli inadempienti) né per il compenso pattuito, né per le altre informazioni nel preventivo al cliente. Tuttavia la forma scritta sembra inevitabile visto che le cose da pattuire e da comunicare non è opportuno siano concordate solo verbalmente. Inoltre nulla impedisce che gli Ordini stabiliscano l'opportunità o l'obbligo del preventivo e della pattuizione scritti nel rispettivi codici deontologici. In merito all'assicurazione, sembra che fino alla riforma di agosto 2012, il professionista deve comunicare al cliente se possiede o meno la polizza. Solo dopo la legge di riforma l'assicurazione diventerebbe obbligatoria.
I liberi professionisti e le stazioni appaltanti, devono determinare i compensi in funzione di propri parametri di riferimento da rendere pubblici.
Le tariffe sono state abrogate ma non è stata tolta ai singoli professionisti ed alle stazioni appaltanti la possibilità di determinare e pubblicizzare, per il principio di trasparenza, propri parametri di riferimento che potrebbero essere, in parte, anche ricavati dalle attuali tariffe professionali.
Ogni Amministrazione dovrebbe dotarsi di un regolamento interno approvato con delibera in cui vengano definiti i parametri (in funzione dell’importo delle opere, della categoria e del grado di complessità delle stesse) cui fare riferimento per la determinazione dei compensi dei servizi di architettura e di ingegneria da porre a base d'asta.
In definitiva si deve costruire una Tabella in cui in funzione dell'importo dell'opera e della categoria della stessa vengano individuati tre parametri (percentuali) per il compenso.
Per quanto concerne gli importi delle opere potrebbero essere definiti da tre a 5 parametri, ad esempio: sino a 100.000 euro, da 100.000 a 500.000 euro, da 500.000 ad 1.000.000 di euro, da 1.000.000 a 5.000.000 di euro, oltre 5.000.000 e tante categorie in funzione delle opere da eseguire, ad esempio: fabbricati rurali, case unifamiliari, case plurifamiliari, ponti, strade, ecc.
Per ognuna delle categorie determinate e per ogni importo dovrebbero essere, poi, definiti tre parametri (percentuali) di riferimento in funzione del fatto che si possa trattare di un incarico semplice, di un incarico di media difficoltà o di un incarico complesso.
In ogni caso, non si tratta di una tariffa ma di parametri che l’Amministrazione stabilisce senza alcun riferimento ad una tariffa professionale.
Oppure, basterebbe utilizzare gli stessi parametri che il Governo deve fissare per le decisioni del giudice sui compensi professionali.
Ovviamente il responsabile del procedimento, nella definizione dell'importo a base d'asta, relativo ad un determinato servizio di architettura o di ingegneria, avrebbe l'obbligo di riferirsi ai parametri definiti dalla propria amministrazione.
Per i lavori privati, ogni singolo professionista potrebbe, anche con riferimento alla ormai abrogata tariffa professionale, costruirsi un proprio listino in cui, in funzione della tipologia dell’opera che ritiene di poter progettare e dirigere, definire i parametri dei compensi in relazione all'importo ed alla complessità dell'opera stessa.
Le tariffe professionali o l’utilizzo di parametri tariffari non potranno essere richiamati in alcun modo nei contratti stipulati pena nullità della clausola relativa alla determinazione dei compenso (art.9 comma 2 della Legge 27/2012).

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