COMPENSO PER I PROFESSIONISTI
L'art.9
comma 1 della legge 24.3.2012 n.27 (conversione il legge del DL 1/2012) abroga
le tariffe professionali. Queste possono essere utilizzate per altri 120 giorni
solo per stabilire i compensi nell'ambito di vertenze giudiziarie. Entro lo stesso termine, il Governo emanerà
un decreto per fissare parametri per i compensi da decidere da parte del
giudice. Un altro decreto definirà gli oneri e le contribuzioni per Inarcassa
e le altre casse professionali. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
Il compenso deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Il professionista deve fornire al cliente tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico. Inoltre deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocabili al cliente nell'esercizio dell'attivita' professionale.
Il compenso deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Il professionista deve fornire al cliente tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico. Inoltre deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocabili al cliente nell'esercizio dell'attivita' professionale.
In
ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un
preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi.
La
legge non impone la forma scritta, (inizialmente prevista dal decreto-legge con
sanzioni disciplinari per gli inadempienti) né per il compenso pattuito, né per
le altre informazioni nel preventivo al cliente. Tuttavia la forma scritta
sembra inevitabile visto che le cose da pattuire e da comunicare non è
opportuno siano concordate solo verbalmente. Inoltre nulla impedisce che gli
Ordini stabiliscano l'opportunità o l'obbligo del preventivo e della pattuizione
scritti nel rispettivi codici deontologici. In merito all'assicurazione, sembra
che fino alla riforma di agosto 2012, il professionista deve comunicare al
cliente se possiede o meno la polizza. Solo dopo la legge di riforma
l'assicurazione diventerebbe obbligatoria.
I
liberi professionisti e le stazioni appaltanti, devono determinare i compensi
in funzione di propri parametri di riferimento da rendere pubblici.
Le
tariffe sono state abrogate ma non è stata tolta ai singoli professionisti ed
alle stazioni appaltanti la possibilità di determinare e pubblicizzare, per il
principio di trasparenza, propri parametri di riferimento che potrebbero
essere, in parte, anche ricavati dalle attuali tariffe professionali.
Ogni
Amministrazione dovrebbe dotarsi di un regolamento interno approvato con
delibera in cui vengano definiti i parametri (in funzione dell’importo delle
opere, della categoria e del grado di complessità delle stesse) cui fare
riferimento per la determinazione dei compensi dei servizi di architettura e di
ingegneria da porre a base d'asta.
In
definitiva si deve costruire una Tabella in cui in funzione dell'importo
dell'opera e della categoria della stessa vengano individuati tre parametri
(percentuali) per il compenso.
Per
quanto concerne gli importi delle opere potrebbero essere definiti da tre a 5
parametri, ad esempio: sino a 100.000 euro, da 100.000 a 500.000 euro, da
500.000 ad 1.000.000 di euro, da 1.000.000 a 5.000.000 di euro, oltre 5.000.000
e tante categorie in funzione delle opere da eseguire, ad esempio: fabbricati
rurali, case unifamiliari, case plurifamiliari, ponti, strade, ecc.
Per
ognuna delle categorie determinate e per ogni importo dovrebbero essere, poi,
definiti tre parametri (percentuali) di riferimento in funzione del fatto che
si possa trattare di un incarico semplice, di un incarico di media difficoltà o
di un incarico complesso.
In
ogni caso, non si tratta di una tariffa ma di parametri che l’Amministrazione
stabilisce senza alcun riferimento ad una tariffa professionale.
Oppure,
basterebbe utilizzare gli stessi parametri che il Governo deve fissare per le
decisioni del giudice sui compensi professionali.
Ovviamente
il responsabile del procedimento, nella definizione dell'importo a base d'asta,
relativo ad un determinato servizio di architettura o di ingegneria, avrebbe l'obbligo
di riferirsi ai parametri definiti dalla propria amministrazione.
Per
i lavori privati, ogni singolo professionista potrebbe, anche con riferimento
alla ormai abrogata tariffa professionale, costruirsi un proprio listino in
cui, in funzione della tipologia dell’opera che ritiene di poter progettare e
dirigere, definire i parametri dei compensi in relazione all'importo ed alla
complessità dell'opera stessa.
Le
tariffe professionali o l’utilizzo di parametri tariffari non potranno essere
richiamati in alcun modo nei contratti stipulati pena nullità della clausola
relativa alla determinazione dei compenso (art.9 comma 2 della Legge 27/2012).
Etichette: compenso, servizi ingegneria, tariffe
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