CONTRATTO DI LAVORI STIPULATO A CORPO
Lodo arbitrale Roma 25/01/2010 n. 8/2010
Nell’appalto
a corpo l’appaltatore sopporta il rischio delle quantità rispetto al prezzo
pattuito, ma nell’ambito (e non potrebbe essere diversamente) di quanto
disegnato e progettato, senza che ciò legittimi la trasformazione dell’appalto
in un contratto aleatorio, né escluda che competano all’appaltatore compensi
per i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui non
imputabili.
La
pattuizione di immodificabilità del prezzo in cui l’appaltatore assume, sulla
base del progetto a base di gara, il carico dell’alea rappresentata dalla maggiore
o minore quantità dei fattori produttivi che concorrono alla realizzazione
dell’opera, e la contemporanea necessità di non sovvertire l’equilibrio del
sinallagma contrattuale, accentuano l’ineludibile necessità di un adeguato
approfondimento del progetto esecutivo ad un livello tale da definire in modo
compiuto l’opera da realizzare, al fine di garantire la possibilità di
individuare le singole parti dell’opera ed assicurare la pedissequa rispondenza
della medesima agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche.
Le
modalità di pagamento del corrispettivo “a corpo” non trasformano, dunque,
l’appalto in un contratto aleatorio. Come ricordato dall’Autorità di Vigilanza
per i Lavori Pubblici nella deliberazione n. 51 del 21/2/2002 “…che il progetto
(caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche tecniche) costituisca
un fondamentale elemento di riferimento nel contratto di appalto con
corrispettivo “a corpo”, si riscontra anche dalla lettura dell’art. 1661 c.c.,
laddove è, appunto, prevista come causa di derogabilità alla immodificabilità
del prezzo la variazione, tipologica e dimensionale, dell’opera. A conferma di
ciò la centralità attribuita dal legislatore della Merloni alla fase della
progettazione, che ha portato la stessa ad una definizione approfondita,
graduale rispetto alle tre fasi previste, che comporta un livello revisionale
che lascia pochissimi spazi a variazioni in fase esecutiva.
La
predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, pertanto, allorché vi
sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell’oggetto del
contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di
opere o di lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione
del prezzo e della conseguente formulazione dell’offerta da parte
dell’appaltatore; oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche,
previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui
sopra, variando l’oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed
oneri per l’appaltatore. Verificandosi una simile evenienza, con la conseguenza
di far esorbitare il rischio assunto con l’offerta “a corpo” fuori della
normale ed accettabile alea, ci si trova di fronte alla necessità di
rideterminare il prezzo “a corpo”, non assolvendo più quest’ultimo alla sua
naturale funzione”. Il Collegio ritiene, quindi, che il rischio che
l’appaltatore assume nell’appalto “a corpo” non può estendersi illimitatamente
in violazione dei presupposti che sovrintendono all’equilibrio sinallagmatico
del rapporto, soprattutto in presenza di gravi carenze del progetto esecutivo,
come nel caso di specie.
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