10 aprile 2012

CONVERSIONE DECRETO LIBERALIZZAZIONI

Con la legge 24 marzo 2012, n. 27 di “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza,liberalizzazioni e infrastrutture” pubblicata sulla G.U. del 24 marzo 2012, n.71, sono state dettate ulteriori disposizioni di interesse per la realizzazione di opere pubbliche e sono state apportate modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare:

Accorpamento degli Ordini. L’art.9 al comma 7 stabilisce che gli Ordini dovranno essere riformati «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari».

Società professionali. L'art.9-bis modifica l'art.10 delle recente legge 138 del 12.11.2011 per:

- diminuire a tre il numero minimo dei soci delle cooperative di professionisti;
- limitare ad un terzo il capitale sociale consentito ai soci non professionisti;
- obbligare la copertura assicurativa per i danni ai clienti;
- consentire al socio professionista di opporre il segreto professionale agli altri soci per le prestazioni a lui affidate.

Liberalizzazione delle pertinenze delle strade. Con l’art. 38 si stabilisce che all’articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole «sono previste» sono inserite le parole «, secondo le modalità fissate dall’Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Infrastrutture strategiche. L'art 42 tratta dell'alleggerimento e dell'integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche.

Contratto di disponibilità. Con l'art.44, a modifica del codice degli appalti, viene istituito il contratto di disponibilità con il quale un privato mette a disposizione dell'amministrazione, a fronte di un corrispettivo, un'opera destinata ad un pubblico servizio. La locazione finanziaria viene sostituita dal contratto di disponibilità.

Opere d'arte negli edifici pubblici. Con l'art 47, il 2% per le opere d'arte per abbellimenti di nuovi edifici pubblici viene ridotto all'1 % per edifici pubblici di costo superore a 5 milioni di euro e allo 0,5% per edifici di costo superiore a venti milioni di euro. La spesa per opere d'arte è esclusa per gli edifici industriali pubblici e per l'edilizia residenziale pubblica sia civile che militare, nonchè per edifici di costo inferiore a un milione di euro. La norma si applica ai bandi per opere d'arte non ancora pubblicati.

Utilizzo delle terre e rocce da scavo. Con l’art.49 si precisa che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con il quale si stabiliscono le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sarà abrogato l’articolo 186.

Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche. Con l’art.50 al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate modificazioni:
-  all’articolo 143, commi 5 e 7;

Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni. Con l’art. 51 sono apportate modificazioni:

Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti. L'art.52 stabilisce che al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E’ consentita altresì l’omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»;
- all’articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l’autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità»;
- all’articolo 128, comma 6, dopo le parole: «a 1.000.000 di euro, previa approvazione» è inserita la seguente: «almeno», e, dopo le parole: «superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione» è inserita la seguente: «almeno».

Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali. Con l’art. 53 si stabilisce che:
1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l’alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione Europea.
4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 5, le parole: «ed i collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «e le verifiche funzionali»;
b) all’articolo 11, comma 1, le parole: «dei collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «delle verifiche funzionali».

Edilizia & Social housing. Gli articoli 56 e 57 dettano norme in materia edilizia per i fabbricati in vendita da parte del costruttore e per il ripristino dell'IVA per l'housing sociale. L'art. 58 introduce semplificazioni per le procedure del Piano nazionale di edilizia abitativa.

Finanza di progetto. L'art. 59 bis introduce una importante modifica al codice degli appalti, sostituendo totalmente l'art.153 sulla finanza di progetto

Etichette: