20 maggio 2012

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA


Con la Circolare CNAPPC - prot. 0000528 del 26.04.2012 il Consiglio Nazionale degli architetti ha fornito alcuni chiarimenti sull’assicurazione professionale obbligatoria:
“A seguito di numerose sollecitazioni e richieste di chiarimenti, relative all'obbligo di copertura assicurativa, reso operativo dall'art. 9 del D.L. DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012, si vuole fornire un contributo interpretativo, relativamente agli aspetti pratici ed agli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore della normativa citata, da intendersi come suggerimenti e valutazioni in materia.
1. Relativamente alla decorrenza dell'obbligo di copertura assicurativa degli iscritti, se a partire dal 13 agosto 2012 (in base all'art. 3 comma 5 della L. 148/ 2011) o se a partire dal 24 gennaio 2012 (in base all'art. 9 DL 1/2012, convertito nella L. 27/ 2012), si osserva quanto segue.
Il citato art. 9 del DL 1/2012 si limita ad indicare che "a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale".
Diversamente, l'art. 3 comma 5 della L. 148/2011 prevede che "il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti".
Dalla lettura di tali testi, corre, innanzitutto, l'obbligo di esaminare che sia la Legge 148/2011 che la Legge 27/2012 hanno origine dalla conversione di Decreti Legge (rispettivamente il DL 138/2011 e il DL 1/2012).
Entrambi i decreti legge hanno la finalità di necessità ed urgenza, in base agli articoli 77 e 78 della Costituzione, legate a motivazioni di stabilizzazione finanziaria e sviluppo, concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività.
Poiché entrambi i decreti legge sono sorti per la finalità di "straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno dell'occupazione" (premesse al DL 138/2011), nonché per la finalità di straordinarietà ed urgenza, "per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla rnodernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonché alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa" (premesse al DL 1/2012), appare possibile una interpretazione in base al c.d. principio di successione di leggi nel tempo, ovvero che le norme sull'assicurazione obbligatoria delle quali, in un primo momento (13 agosto 2011), ne era stata prevista l'attuazione entro il 13 agosto 2012, siano state anticipate, per i citati motivi di urgenza, al 24 gennaio 2012.
Si rileva, inoltre, che nel Decreto Legge 1/2012 non è stata prevista una proroga temporale per l'applicazione dell'art. 9 relativamente alla polizza assicurativa, né una diversa data di entrata in vigore rispetto al 24 gennaio 2012; ne deriva che il fine evidente del Legislatore sia stato quello di anticipare l'obbligo della copertura assicurativa.
2. In via generale ed astratta, è possibile individuare alcune tipologie di iscritti per cui si evidenziano criticità relativamente all'assicurazione professionale obbligatoria, e più precisamente:
a) professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa;
b) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l'ente avente rilevanza esterna (in via esemplificativa e non esaustiva perizie, collaudi, ecc);
c) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l'ente senza alcuna rilevanza esterna;
d) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time.
Per la fattispecie di cui al punto a), appare sufficiente verificare la presenza e, in difetto, far inserire nella polizza assicurativa del titolare della studio una apposita clausola con cui specificare che, ai fini dell'Assicurazione prestata con la polizza, non sono considerati terzi i collaboratori, i dipendenti e tirocinanti che si avvalgono delle prestazioni dell'assicurato, e che tutti costoro devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata con l'assicurato.
Per la fattispecie di cui al punto b), appare sufficiente inserire il professionista che svolge attività con rilevanza esterna nella polizza assicurativa dell'ente con le modalità di cui al precedente punto.
Per la fattispecie di cui al punto c), non si ravvisano particolari ragioni di necessità per stipulare una polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività professionale per l'ente senza alcuna rilevanza esterna.
Per la fattispecie di cui al punto d), stante la possibilità di svolgere attività professionale, si ravvisa l'obbligo della polizza assicurativa, ed eventualmente con le modalità di cui al punto a), qualora si rientri anche in tale fattispecie."

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