ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
Con
la Circolare CNAPPC - prot. 0000528 del 26.04.2012 il Consiglio Nazionale degli
architetti ha fornito alcuni chiarimenti sull’assicurazione professionale
obbligatoria:
“A
seguito di numerose sollecitazioni e richieste di chiarimenti, relative
all'obbligo di copertura assicurativa, reso operativo dall'art. 9 del D.L. DL
1/2012, convertito nella L. 27/2012, si vuole fornire un contributo
interpretativo, relativamente agli aspetti pratici ed agli adempimenti
conseguenti all'entrata in vigore della normativa citata, da intendersi come
suggerimenti e valutazioni in materia.
1. Relativamente alla
decorrenza dell'obbligo di copertura assicurativa degli iscritti, se a partire dal 13 agosto 2012 (in
base all'art. 3 comma 5 della L. 148/ 2011) o se a partire dal 24 gennaio 2012
(in base all'art. 9 DL 1/2012, convertito nella L. 27/ 2012), si osserva quanto
segue.
Il
citato art. 9 del DL 1/2012 si limita ad indicare che "a tutela del
cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale".
Diversamente,
l'art. 3 comma 5 della L. 148/2011 prevede che "il professionista deve
rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi
della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente
comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti".
Dalla
lettura di tali testi, corre, innanzitutto, l'obbligo di esaminare che sia la
Legge 148/2011 che la Legge 27/2012 hanno origine dalla conversione di Decreti
Legge (rispettivamente il DL 138/2011 e il DL 1/2012).
Entrambi
i decreti legge hanno la finalità di necessità ed urgenza, in base agli
articoli 77 e 78 della Costituzione, legate a motivazioni di stabilizzazione
finanziaria e sviluppo, concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e
competitività.
Poiché
entrambi i decreti legge sono sorti per la finalità di "straordinaria
necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria
e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità
del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e
di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di
Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la
competitività del Paese e il sostegno dell'occupazione" (premesse al DL
138/2011), nonché per la finalità di straordinarietà ed urgenza, "per
favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di
allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche
attraverso l'introduzione di misure volte alla rnodernizzazione ed allo
sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della concorrenza
dei mercati, nonché alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo
dell'impresa" (premesse al DL 1/2012), appare possibile una
interpretazione in base al c.d. principio di successione di leggi nel tempo,
ovvero che le norme sull'assicurazione obbligatoria delle quali, in un primo
momento (13 agosto 2011), ne era stata prevista l'attuazione entro il 13 agosto
2012, siano state anticipate, per i citati motivi di urgenza, al 24 gennaio
2012.
Si
rileva, inoltre, che nel Decreto Legge 1/2012 non è stata prevista una proroga
temporale per l'applicazione dell'art. 9 relativamente alla polizza
assicurativa, né una diversa data di entrata in vigore rispetto al 24 gennaio
2012; ne deriva che il fine evidente del Legislatore sia stato quello di
anticipare l'obbligo della copertura assicurativa.
2. In via generale ed
astratta, è possibile individuare alcune tipologie di iscritti per cui si
evidenziano criticità
relativamente all'assicurazione professionale obbligatoria, e più precisamente:
a)
professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa;
b)
professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività
professionale per l'ente avente rilevanza esterna (in via esemplificativa e non
esaustiva perizie, collaudi, ecc);
c)
professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività
professionale per l'ente senza alcuna rilevanza esterna;
d)
professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time.
Per
la fattispecie di cui al punto a), appare sufficiente verificare la presenza e,
in difetto, far inserire nella polizza assicurativa del titolare della studio
una apposita clausola con cui specificare che, ai fini dell'Assicurazione
prestata con la polizza, non sono considerati terzi i collaboratori, i
dipendenti e tirocinanti che si avvalgono delle prestazioni dell'assicurato, e
che tutti costoro devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa
stipulata con l'assicurato.
Per
la fattispecie di cui al punto b), appare sufficiente inserire il
professionista che svolge attività con rilevanza esterna nella polizza
assicurativa dell'ente con le modalità di cui al precedente punto.
Per
la fattispecie di cui al punto c), non si ravvisano particolari ragioni di
necessità per stipulare una polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività
professionale per l'ente senza alcuna rilevanza esterna.
Per
la fattispecie di cui al punto d), stante la possibilità di svolgere attività
professionale, si ravvisa l'obbligo della polizza assicurativa, ed
eventualmente con le modalità di cui al punto a), qualora si rientri anche in
tale fattispecie."
Etichette: architetti, assicurazione professionale
<< Home