16 maggio 2012

DELIBERA DELL’AVCP A SEGUITO DELL’ABROGAZIONE DELLE TARIFFE


L’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», stabilisce, anzitutto, al comma 1, l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo, altresì, al comma 5 che “Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.”. E’ evidente, quindi, la differenza con il precedente regime. Alla luce della abrogazione totale delle tariffe disposta dall’articolo 9, le stesse non possono essere più indicate nemmeno quale possibile riferimento per l’individuazione del valore della prestazione.
La Deliberazione dell’AVCP n. 49 del 3 maggio 2012 tenta di fornire indicazioni ai fini della predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura nelle more della pubblicazione di determinazioni più organiche. In sintesi si propongono le seguenti linee guida:

1. L’importo a base di gara
Il primo aspetto considerato riguarda le modalità che le stazioni appaltanti devono seguire per determinare l’importo a base di gara, alla luce della integrale abrogazione delle tariffe professionali, abrogazione che incide, come previsto dal comma 5 dell’articolo 9, anche sulle disposizioni del Codice e del Regolamento attuativo che prevedono il riferimento alle tariffe professionali per la stima del corrispettivo, ivi compresa quella di cui all’articolo 266, comma 1, lettera c), n. 1 del d.P.R. n. 207 del 2010.
In attesa delle future determinazioni dell’Autorità in merito, i responsabili del procedimento, per individuare gli importi a base di gara, potrebbero riferirsi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione, o da amministrazioni consimili, negli ultimi anni.
In tal senso, il calcolo dell’importo da porre a base di gara dovrebbe trovare una coerenza con i compensi minimi e massimi pagati negli ultimi anni dalle stazioni appaltanti, per servizi tecnici, relativamente alle diverse tipologie ed importi di lavori e di opere individuate sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla determinazione n. 5 del 7 luglio 2010 e per uguali livelli progettuali.
A tal fine, gli importi dei compensi corrisposti ai progettisti negli ultimi anni, rapportati all’importo dei lavori progettati, eseguiti e collaudati fornirebbero la percentuale di incidenza del costo della fase progettuale sul totale dell’importo dei lavori; tale percentuale, rapportata poi al costo preventivato dei lavori e delle opere da progettare, determinerebbe l’importo da porre a base di gara per i servizi tecnici (articolo 264, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 2010).
Va tuttavia precisato che gli importi corrisposti in passato sono da considerarsi al netto dei ribassi offerti in gara e, pertanto, per una corretta procedura concorrenziale, l’importo degli oneri di progettazione da porre a base di gara, come prima determinato, andrebbe incrementato della media dei ribassi ottenuti nel passato.

2. Le modalità di definizione dei requisiti di partecipazione
Il secondo problema prospettato è quello relativo alle modalità di definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e di specificazione dei mezzi di prova del loro possesso. Si richiama quanto l’Autorità ha elaborato con le tabelle n. 1, n. 2 e n. 3, allegate alla determinazione n. 5 del 27 luglio 2010, nelle quali è stato costruito un prospetto, a più livelli, che indica:
-       al primo livello la “destinazione funzionale e/o complementare e/o integrativa delle opere e dei lavori” oggetto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria quali per esempio “organismi edilizi per l’istruzione”, “organismi edilizi per i servizi sanitari”, “opere a rete per la mobilità”, “opere speciali per la mobilità”;
-       al secondo livello la “identificazione e specificazione delle opere di ogni destinazione funzionale”, per esempio con riferimento agli “organismi edilizi per l’istruzione”, “asili”, “scuola materna”, “scuola elementare”;
-       al terzo livello la classe e categoria dell’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 di appartenenza di ogni opera o lavoro.
Tale prospetto può essere utilizzato anche dopo l’abrogazione delle tariffe, prevedendo che nei bandi di gara non si faccia più riferimento alle classi e categoria dell’abrogata tabella dell’articolo 14 della legge 143 del 1949, ma direttamente al primo livello del prospetto (destinazione funzionale e/o complementare e/o integrativa delle opere) individuato sulla base dell’opera del secondo livello del prospetto (identificazione e specificazione delle opere) da progettare. I concorrenti, per dimostrare il possesso dei requisiti, devono fare riferimento ai progetti da essi redatti per una delle opere del secondo livello, che dipende direttamente dal primo livello indicato nel bando, i cui certificati devono riferirsi alle classi e categorie dell’abrogato articolo 14 della legge n. 143 del 1949, indicati al terzo livello del prospetto.

3. La verifica di congruità
La terza questione affrontata concerne la verifica di congruità degli importi risultanti dalle offerte di ribasso dei concorrenti. L’Autorità, nella determinazione n. 5 del 2010, ha sottolineato l’importanza di tale verifica, fornendo suggerimenti alle stazioni appaltanti.
Sul piano operativo si può considerare non congruo l’importo che, al netto del ribasso offerto in gara, risulta inferiore in misura elevata rispetto all’importo in base al quale, al netto del ribasso medio offerto in passato, è stato individuato l’importo a base di gara. Tale verifica, in sostanza, consente di ritenere adeguato il compenso da corrispondere solo qualora esso risponda ai valori di mercato. Un altro parametro può essere inoltre costituto dalla non congruenza del corrispettivo con l’importo stabilito per l’incentivo ai dipendenti dell’amministrazione dallo stesso art. 92 del Codice.

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