DELIBERA DELL’AVCP A SEGUITO DELL’ABROGAZIONE DELLE TARIFFE
L’articolo
9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012,
n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività», stabilisce,
anzitutto, al comma 1, l’abrogazione delle tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo, altresì, al comma 5 che
“Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso
del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.”. E’ evidente,
quindi, la differenza con il precedente regime. Alla luce della abrogazione
totale delle tariffe disposta dall’articolo 9, le stesse non possono essere più
indicate nemmeno quale possibile riferimento per l’individuazione del valore
della prestazione.
La
Deliberazione dell’AVCP n. 49 del 3 maggio 2012 tenta di fornire indicazioni ai
fini della predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento di servizi di
ingegneria e architettura nelle more della pubblicazione di determinazioni più
organiche. In sintesi si propongono le seguenti linee guida:
1.
L’importo a base di gara
Il
primo aspetto considerato riguarda le modalità che le stazioni appaltanti
devono seguire per determinare l’importo a base di gara, alla luce della
integrale abrogazione delle tariffe professionali, abrogazione che incide, come
previsto dal comma 5 dell’articolo 9, anche sulle disposizioni del Codice e del
Regolamento attuativo che prevedono il riferimento alle tariffe professionali
per la stima del corrispettivo, ivi compresa quella di cui all’articolo 266,
comma 1, lettera c), n. 1 del d.P.R. n. 207 del 2010.
In
attesa delle future determinazioni dell’Autorità in merito, i responsabili del
procedimento, per individuare gli importi a base di gara, potrebbero riferirsi
ai costi sostenuti dalla propria amministrazione, o da amministrazioni
consimili, negli ultimi anni.
In
tal senso, il calcolo dell’importo da porre a base di gara dovrebbe trovare una
coerenza con i compensi minimi e massimi pagati negli ultimi anni dalle
stazioni appaltanti, per servizi tecnici, relativamente alle diverse tipologie
ed importi di lavori e di opere individuate sulla base delle tabelle 1, 2 e 3
allegate alla determinazione n. 5 del 7 luglio 2010 e per uguali livelli
progettuali.
A
tal fine, gli importi dei compensi corrisposti ai progettisti negli ultimi
anni, rapportati all’importo dei lavori progettati, eseguiti e collaudati
fornirebbero la percentuale di incidenza del costo della fase progettuale sul
totale dell’importo dei lavori; tale percentuale, rapportata poi al costo
preventivato dei lavori e delle opere da progettare, determinerebbe l’importo
da porre a base di gara per i servizi tecnici (articolo 264, comma 1, lettera c)
del d.P.R. n. 207 del 2010).
Va
tuttavia precisato che gli importi corrisposti in passato sono da considerarsi
al netto dei ribassi offerti in gara e, pertanto, per una corretta procedura
concorrenziale, l’importo degli oneri di progettazione da porre a base di gara,
come prima determinato, andrebbe incrementato della media dei ribassi ottenuti
nel passato.
2.
Le modalità di definizione dei requisiti di partecipazione
Il
secondo problema prospettato è quello relativo alle modalità di definizione dei
requisiti di partecipazione alle gare e di specificazione dei mezzi di prova
del loro possesso. Si richiama quanto l’Autorità ha elaborato con le tabelle n.
1, n. 2 e n. 3, allegate alla determinazione n. 5 del 27 luglio 2010, nelle
quali è stato costruito un prospetto, a più livelli, che indica:
- al primo livello la “destinazione
funzionale e/o complementare e/o integrativa delle opere e dei lavori” oggetto
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria quali per esempio
“organismi edilizi per l’istruzione”, “organismi edilizi per i servizi
sanitari”, “opere a rete per la mobilità”, “opere speciali per la mobilità”;
- al secondo livello la “identificazione
e specificazione delle opere di ogni destinazione funzionale”, per esempio con
riferimento agli “organismi edilizi per l’istruzione”, “asili”, “scuola
materna”, “scuola elementare”;
- al terzo livello la classe e categoria
dell’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 di appartenenza di ogni opera o
lavoro.
Tale
prospetto può essere utilizzato anche dopo l’abrogazione delle tariffe,
prevedendo che nei bandi di gara non si faccia più riferimento alle classi e
categoria dell’abrogata tabella dell’articolo 14 della legge 143 del 1949, ma
direttamente al primo livello del prospetto (destinazione funzionale e/o
complementare e/o integrativa delle opere) individuato sulla base dell’opera
del secondo livello del prospetto (identificazione e specificazione delle
opere) da progettare. I concorrenti, per dimostrare il possesso dei requisiti,
devono fare riferimento ai progetti da essi redatti per una delle opere del
secondo livello, che dipende direttamente dal primo livello indicato nel bando,
i cui certificati devono riferirsi alle classi e categorie dell’abrogato
articolo 14 della legge n. 143 del 1949, indicati al terzo livello del
prospetto.
3.
La verifica di congruità
La
terza questione affrontata concerne la verifica di congruità degli importi
risultanti dalle offerte di ribasso dei concorrenti. L’Autorità, nella
determinazione n. 5 del 2010, ha sottolineato l’importanza di tale verifica,
fornendo suggerimenti alle stazioni appaltanti.
Sul
piano operativo si può considerare non congruo l’importo che, al netto del
ribasso offerto in gara, risulta inferiore in misura elevata rispetto
all’importo in base al quale, al netto del ribasso medio offerto in passato, è
stato individuato l’importo a base di gara. Tale verifica, in sostanza,
consente di ritenere adeguato il compenso da corrispondere solo qualora esso
risponda ai valori di mercato. Un altro parametro può essere inoltre costituto
dalla non congruenza del corrispettivo con l’importo stabilito per l’incentivo
ai dipendenti dell’amministrazione dallo stesso art. 92 del Codice.
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