PERIZIE DI VARIANTE NEI CONTRATTI A CORPO
Nel
contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti “a corpo”, l’offerente
formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio
rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche
contenute nel capitolato speciale d’appalto, dei fattori produttivi necessari
per la realizzazione dell’opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni
sua parte (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi
delle maestranze e dei tecnici nonché modalità esecutive).
Da
ciò discende la immodificabilità del prezzo determinato “a corpo”, con
assunzione a carico dell’appaltatore dell’alea rappresentata dalla maggiore o
minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a
quella prevista nell’offerta.
Il
concetto di immodificabilità del prezzo “a corpo” non è però assoluto ed
inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da
eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche (che comprendono le
prestazioni tecniche dei vari materiali e componenti e le relative modalità
esecutive) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali
l’offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è
determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente
rispetto alle prestazioni da eseguire.
E
che il progetto (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche
tecniche) costituisca un fondamentale elemento di riferimento nel contratto di
appalto con corrispettivo “a corpo”, si riscontra anche dalla lettura dell’art.
1661 c.c, laddove è, appunto, prevista come causa di derogabilità alla
immodificabilità del prezzo, la variazione, tipologica e dimensionale,
dell’opera. A conferma di ciò, la centralità attribuita dal legislatore della
Merloni alla fase della progettazione, che ha portato la stessa ad una
definizione approfondita, graduale rispetto alla tre fasi previste, che
comporta un livello previsionale che lascia pochissimi spazi a variazioni in
fase esecutiva.
La
predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, pertanto, allorché vi
sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell’oggetto del
contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di
opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del
prezzo e della conseguente formulazione dell’offerta da parte dell’appaltatore;
oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto
facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando
l’oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per
l’appaltatore.
Verificandosi
una simile evenienza, con la conseguenza di far esorbitare il rischio assunto
con l’offerta “a corpo” fuori della normale ed accettabile alea, ci si trova di
fronte alla necessità di rideterminare il prezzo “a corpo”, non assolvendo più
quest’ultimo alla sua naturale funzione.
Alla
suddetta rideterminazione del prezzo “a corpo” le parti contraenti perverranno
assumendo a base di calcolo il prezzo “a corpo” offerto dall’appaltatore cui
dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o
in diminuzione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i
corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell’offerta a prezzi
unitari, nel caso si sia aggiudicato l’appalto con tale modalità, oppure quelli
dell’elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita, come nel caso
in esame, la modalità di offerta di ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara
Nel
computare le richiamate quantità, le parti contraenti dovranno riferirsi
unicamente a quelle quantità previste nel progetto e determinabili con
valutazioni oggettive con riferimento ai disegni, sulla cui unica base
l’appaltatore medesimo ha formulato la propria offerta e non anche ad altri
elementi quantitativi (quali ad esempio le stime predisposte dal committente),
carenti di rilevanza contrattuale per la loro esclusiva funzione di
rappresentare il metodo seguito per pervenire alla determinazione del presunto
prezzo complessivo dell’opera da porre a base di gara. Allo stesso modo si
dovrà procedere in caso di variazioni delle specifiche tecniche.
Per
gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni
ricomprese nell’appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per
le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la
conseguenza che la perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non
interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità
originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore
differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario
si cadrebbe nell’equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo
in un appalto a misura.
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