OFFERTA A PREZZI UNITARI
Tratto
dalla Sentenza N.4145/2003 del
11/7/2003 del Consiglio di Stato (Sezione Sesta).
Il
sistema delineato dall’art. 90 del DPR n. 554/1999, (ora art. 119 del DPR n. 207/2010), prevede
un sistema concluso, volto a risolvere, nell’ottica della certezza e della
trasparenza delle operazioni di affidamento degli appalti, ogni incertezza che possa
insorgere in un’offerta articolata quale quella per prezzi unitari, in modo da
prevenire contestazioni circa l’effettiva volontà della parte privata, in caso
di discordanze fra le diverse componenti dell’offerta stessa.
In sede regolamentare, il legislatore (che
pure avrebbe potuto sanzionare di nullità tutte le offerte contenenti dati non
congruenti fra loro), ha preferito privilegiare, per quanto possibile, la
conservazione delle offerte medesime, risolvendo le ipotesi di ambiguità della
manifestazione di volontà non attraverso una (sempre controvertibile)
ricostruzione dell’effettiva volontà dell’offerente, ma attribuendo alla
dichiarazione equivoca un contenuto legalmente sostitutivo, maggiormente
idoneo, per il suo carattere predeterminato e obiettivo, a garantire la
trasparenza della procedura e la connessa par condicio dei concorrenti.
A tal fine è preordinato, innanzi tutto, il
secondo comma dell’art. 90
(ora art.119), il cui dato testuale è tassativo nello stabilire (dopo aver indicato
le regole per la compilazione dell’offerta) che:
a) in calce al modulo vanno indicati il prezzo
complessivo offerto ed il corrispondente ribasso percentuale rispetto al prezzo
posto a base d’asta;
b) il prezzo complessivo e il ribasso vanno
indicati in cifre e in lettere;
c) in caso di discordanza (quale che sia la
causa e l’entità di tale discordanza) “prevale il ribasso percentuale indicato
in lettere”.
La semplice lettura della norma, condotta
secondo il suo significato letterale e le sue concordanze sintattiche, conduce alla
piana conclusione che con essa si è posto un criterio di chiusura, volto a dare
prevalenza, in tutti i casi di discordanza fra i dati indicati in calce al
modulo di offerta (riferiti sia al prezzo sia alla percentuale di ribasso), al
ribasso percentuale indicato in lettere, sì da precludere alla Commissione di
gara ogni intervento correttivo sull’offerta, ai fini dell’aggiudicazione.
E che un intervento siffatto sia precluso in
radice, in questa fase del procedimento, è dimostrato dalla previsione del
sesto comma dell’art. 90
(ora art. 119), il quale recita coerentemente: “Nel giorno e nell'ora stabiliti nel
bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e
contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali
correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il
prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso
percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale
indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo 89, commi 2 e 4”.
Il che conferma che tra i poteri della
Commissione non rientra la correzione delle offerte, ma solo la valutazione di
congruità di quelle risultate anomale, in applicazione delle disposizioni di
legge, restando fermo l’obbligo di aggiudicazione a quella che, superata la
verifica condotta in base alle giustificazioni, abbia offerto il maggior
ribasso percentuale indicato in lettere.
E del resto, ove si riconoscesse un potere di
correzione alla Commissione dei dati indicati dai partecipanti, per ricondurre
a congruenza gli stessi, secondo la valutazione soggettiva dell’organo, non si
avrebbe alcuna precostituita certezza né circa i contenuti delle offerte né
circa la soglia di anomalia da individuare.
Poiché i criteri dettati dal secondo comma
dell’art. 90 del DPR n. 554/99
(ora art. 119 del DPR n. 207/2010) sono preordinati esclusivamente a risolvere
le ambiguità ai fini dell’individuazione dell’offerta aggiudicataria, ma non
eliminano dette ambiguità dal corpo dell’offerta stessa, il settimo comma dello
stesso art. 90 si occupa della “chiusura” del sistema, attraverso la rimozione
delle incongruenze, in modo da definire esattamente i contenuti dell’offerta,
ai fini dell’esecuzione del contratto.
Tale operazione – che è affidata alla stazione
appaltante e si svolge in un momento successivo all’aggiudicazione definitiva e
prima della stipulazione del contratto - è disciplinata anch’essa
analiticamente con criteri coerenti con quelli indicati al secondo comma.
In particolare, dopo aver proceduto alla
verifica dell’esattezza dei calcoli dei prezzi unitari, l’Amministrazione, ove
riscontri una discordanza fra il prezzo complessivo (eventualmente corretto) e
quello corrispondente al ribasso percentuale offerto, deve provvedere a
correggere tutti i prezzi unitari “in modo costante in base alla percentuale di
discordanza”.
Infine, i prezzi così corretti costituiscono
“l’elenco dei prezzi unitari contrattuali”, da valere in sede di esecuzione
dell’appalto.
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