08 gennaio 2006

Modalità di tenuta del registro di contabilità

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Nota del 30 giugno 2003
sulle modalità di tenuta del Registro di contabilità.
E’ ammissibile l'utilizzo di programmi informatizzati per la tenuta del registro di contabilità, con l'obbligo, tuttavia, del rispetto delle formalità prescritte dal D.P.R. 554/99, ed apponendo sul medesimo l'imposta di bollo.
In ordine a quanto disposto dalla legge 383/2001 e relativa circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 92 del 22/10/2001, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle entrate /Direzione Centrale normativa e contenzioso - con risoluzione n. 97/E del 27/03/02, ha disposto che "sono soggetti all'imposta in caso d'uso, nella misura di euro 10,33 (oggi elevata a euro 14,62)(art. 32 della Tariffa), per ogni esemplare dell'atto, documento o altro scritto e per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine o del relativo estratto, i seguenti documenti: giornale dei lavori, libretto delle misure, lista settimanale, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento lavori, certificato per il pagamento di rate, conto finale dei lavori e relativa relazione".
Ai sensi dell’art.183 del Regolamento, i documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo 2219 codice civile; il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell’articolo 2215 codice civile.
Caratteristiche del registro di contabilità:
  1. - pagine preventivamente numerate
  2. - sottoscrizione in ogni pagina prima della compilazione da parte del RUP e dell'appaltatore
  3. - iscrizione delle partite in ordine rigorosamente cronologico
  4. - bollatura e numerazione da parte degli uffici del registro delle imprese, presso le Camere di Commercio
  5. - dichiarazione nell'ultima pagina del libro del numero dei fogli che lo compongono.

Per effetto del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2005 (pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) a decorrere dal 1° giugno 2005, l’importo dell’imposta di bollo è stato elevato a 14.62 euro.