18 febbraio 2006

Divieto di subappalto per le categorie speciali per importo > 15%

Per effetto dell'intervenuta sostituzione, ad opera della legge 1° agosto 2002, n.166, nell'art. 13, co.7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., della parola "ciascuna" con le parole "una o più", sussiste il divieto del subappalto nel caso in cui nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino "opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori".
L'art.74, co.2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., va interpretato nel senso che il divieto di subappalto opera non solo nei riguardi delle lavorazioni indicate nel bando di gara oltre alla categoria prevalente che siano appartenenti all'elenco dell'art.72, co.4, del D.P.R. 554/1999, ma anche nei riguardi di quelle appartenenti alle categorie generali.
Fra le categorie alle quali si applica il divieto di subappalto è da ricomprendere la categoria OG11, in quanto questa è da considerarsi appartenente all'elenco delle strutture impianti ed opere speciali di cui all'art.72, co.4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., perché è la somma delle lavorazioni indicate nelle lettere b), d), ed e) del suddetto comma.
Quindi le lavorazioni indicate nel bando, oltre alla categoria prevalente, sono di due tipi: quelle subappaltabili e scorporabili in quanto di importo pari o inferiore al 15 per cento dell'importo complessivo dei lavori e quelle solo scorporabili in quanto di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dei lavori.
Determinazione dell’Autorità di Vigilanza per i lavori pubblici n. 27 del 16/10/2002 [Testo documento]