10 marzo 2006

Offerta economicamente più vantaggiosa: sub-elementi

Consiglio di Stato – Sezione V – Sentenza n. 6773 del 29.11.2005
In sede di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara per valutare le offerte non può introdurre sotto-voci o sub-punteggi. I sub-elementi, affinché siano tali, devono incidere in maniera significativa sui criteri e non essere semplici specificazioni o chiarimenti in merito alla metodologia usata nell’attribuzione del punteggio secondo pesi da stabilire sui singoli elementi tecnici che compongono l’offerta, la cui valutazione rappresenta l’oggetto dell’attività della commissione stessa, che può discrezionalmente organizzare i propri lavori anche in base a tale metodologia.
La Commissione può individuare una metodologia per l’attribuzione di punteggi in base al peso degli elementi caratteristici delle soluzioni proposte rispetto al risultato finale, al fine di ottenere un miglior risultato nella specificazione dei parametri che rappresentano specificazioni descrittive di un criterio di giudizio globale e non costituiscono disarticolazione del criterio medesimo che comporti l’attribuzione di autonomi punteggi sulla scorta di autonomi giudizi.
La divisione dei criteri di aggiudicazione risponde all’esigenza di evidenziare parametri di giudizio specificativi dei punteggi da attribuire onde meglio orientare l’attività della Commissione e rendere maggiormente trasparenti le valutazioni effettuate. Ai parametri così specificati non è pertanto attribuibile valenza alcuna di sub-elementi o sub-criteri, trattandosi di una mera esplicazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nella "lex specialis", tale da rendere la scelta maggiormente aderente alle effettive esigenze della stazione appaltante.