01 maggio 2007

Affidamento incarichi professionali di collaudo

Con Deliberazione n. 82 del 27 marzo 2007 l’autorità si è pronunciata in merito all’affidamento degli incarichi di collaudo.
La disciplina sul collaudo statico è riportata dall’art. 7 della legge n. 1086/1971, (ora art. 67 DPR 380/2001) recante norme per le opere in cemento armato. In merito ai criteri di nomina del collaudatore, sono ivi indicati i requisiti professionali per la nomina (laurea in ingegneria o architettura ed iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni), le circostanze preclusive all’assunzione dell’incarico (non essere intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera), la competenza ad effettuare la nomina, che spetta al Committente il quale è tenuto anche a precisare i termini temporali delle operazioni di collaudazione statica. Deve altresì ritenersi operante, anche dopo la riforma introdotta dal nuovo Codice dei contratti, la regola fissata dall’art. 188 comma 6 del Regolamento generale dei lavori pubblici n. 554/99, per cui il collaudo statico deve essere affidato al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o a uno dei membri della relativa commissione, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge.
Dal 1° luglio 2006, il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.lgs. n. 163/2006.
Ciò è desumibile dal fatto che i “servizi di collaudo e di verifica di edifici” - corrispondendo al codice 74232540-4 del CPV (Common Procurement Vocabulary) di cui al Regolamento CE n. 2151/2003 della Commissione, che integra il regolamento n. 2194/2002, richiamato dal comma 49 dell’art. 3 - ricadono nella categoria 12 dell’allegato IIA del Codice dei contratti e che i servizi ivi elencati, a mente dell’art. 20 comma 2 del Codice, sono integralmente soggetti alle disposizioni di quest’ultimo. Ciò è confermato dall’art. 91 comma 8 del predetto Codice che vieta l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, etc. … “con procedure diverse da quelle previste dal codice” stesso. La materia del collaudo è trattata dall’art. 120 del Codice, che opera un ampio rinvio alle norme attuative dell’emanando regolamento circa il collaudo di lavori, servizi e forniture, nonché dal successivo art. 141, che nel riprodurre in parte le disposizioni dell’art. 28 dell’abrogata legge 109/94 e s.m., si occupa del solo collaudo in tema di lavori pubblici. Al comma 4 del suddetto art. 141 è previsto che per le operazioni di collaudo, “le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione” con riferimento alle caratteristiche dei lavori.
Si osserva, a questo riguardo, che sono state abrogate le disposizioni del regolamento 554/99 (art. 188, commi da 8 a 11) che prevedevano la selezione dei collaudatori entro elenchi di professionisti abilitati, depositati presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome. Abrogazione operata dall’art. 24 comma 8 della legge comunitaria n. 62/2005.
Pertanto, alla luce dell’art. 91 comma 8 e tenuto conto dell’assoggettamento degli incarichi di collaudo al regime normativo del Codice, deve ritenersi che nel regime transitorio, in attesa del futuro regolamento generale (che detterà più specifiche prescrizioni in materia, in attuazione della delega di cui all’art. 5, co. 4, lett. s del D.lgs. 163/2006), operano anche per l’affidamento del collaudo le regole generali definite dalla Parte II del Codice ed in particolare dal Titolo I, Capo III, per gli appalti sopra soglia comunitaria, e dal Titolo II, per gli appalti sottosoglia; sono, perciò, esperibili le diverse procedure di scelta del contraente contemplate dal Codice in rapporto all’entità del servizio, dalla gara di livello comunitario sino all’affidamento diretto “in economia” per le prestazioni di importo inferiore a 20.000 Euro. Non si può infatti escludere che l’incarico di collaudo possa rientrare nei servizi in economia, ma solo nel pieno rispetto delle condizioni indicate dall’art. 125 (rectius: del DPR n. 384/2001, ex art. 253, comma 22 del d.lgs. n. 163/2006), tra cui la necessità dell’adozione da parte del committente del regolamento interno sull’attività contrattuale in economia.
Quindi le attività di collaudo rientrano tra i servizi assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006 e pertanto sono appaltabili con le comuni regole per l’affidamento dei servizi elencati nell’allegato IIA del predetto Codice, non esclusa la possibilità, peraltro residuale, del ricorso all’affidamento in economia di cui all’art. 125 del Codice, purché nel rigoroso rispetto dei limiti fissati da detta disposizione e, al momento, dal DPR n. 384/2001, ex art. 253, comma 22: tra detti limiti, spicca la necessità dell’adozione da parte del committente del regolamento interno sull’attività contrattuale in economia.
Ritiene l'Autorità che il collaudo statico debba essere di norma affidato al medesimo soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o ad un componente della commissione, salvo il caso in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo si proceda col certificato di regolare esecuzione.