03 giugno 2007

Sulla comprova del possesso dei requisiti

L’art. 48 del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006) prevede che le stazioni appaltanti, prima di aprire le buste delle offerte presentate, richiedano ad almeno il 10% dei concorrenti di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando di gara e dichiarati in sede di partecipazione alla gara. Questo per evitare già in partenza che partecipano alla gare soggetti non in possesso dei requisiti minimi. Tuttavia è sufficiente che i concorrenti dimostrino il possesso dei soli requisiti relativi allo specifico affidamento, anche se ne ha dichiarati più del necessario. Infatti l’aver dichiarato elementi sovrabbondanti rispetto ai requisiti minimi richiesti dal bando non pregiudica la veridicità della dichiarazione stessa. Lo ha chiarito l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Deliberazione n. 139 del 9 maggio 2007.