19 maggio 2007

SITUAZIONI DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO

Il Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 163/2006), al contrario della previgente legge quadro sui lavori pubblici 109/1994, disciplina le situazioni di controllo e di collegamento anche in relazione agli affidamenti di servizi di progettazione. Le fattispecie del controllo e del collegamento sono infatti prese in considerazione sia dall'art. 34, comma 2, che prevede il divieto di partecipazione ad una medesima gara per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (quindi, anche nel caso di servizi di progettazione), sia dall'art. 90, comma 8, in materia di incarichi di progettazione e di conseguente divieto di partecipazione a gare d'appalto o di concessione di lavori pubblici.
Le citate disposizioni rinviano, entrambe, all'art. 2359 del codice civile per la determinazione della nozione di controllo. Per l'individuazione del collegamento, invece, mentre l'art. 90, comma 8, si limita a far riferimento sempre all'art. 2359 c.c., l'art. 34, comma 2, ravvisa, in assenza di un esplicito rinvio alla disposizione civilistica, nell'imputabilità accertata delle offerte «ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi» una situazione di collegamento tale da comportare l'esclusione dei relativi concorrenti dalla gara d'appalto. Di conseguenza, anche nelle gare di progettazione, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere che le offerte provengono da un medesimo centro decisionale o che si tratta, comunque, di offerte previamente conosciute, anche se non concordate dai partecipanti, la stazione appaltante è chiamata ad una verifica puntuale e concreta circa la sussistenza di situazioni distorsive della par condicio dei partecipanti alla gara di progettazione e, in caso di riscontro positivo, alla esclusione dei soggetti responsabili di tali collusioni.