19 gennaio 2008

LO SVINCOLO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

La stazione appaltante nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, alla svincolo della cauzione provvisoria. Così si è espressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel Parere n. 9 del 19 settembre 2007. Secondo l'Autorità, l'art. 75 comma 9 del Codice Contratti non prevede una cessazione automatica della garanzia, come espressamente previsto nei confronti dell’aggiudicatario, ma dispone, a carico dell’amministrazione, l’obbligo di procedere allo svincolo della stessa entro trenta giorni dall’aggiudicazione. La cessazione dell’efficacia della garanzia legata al suo svincolo da parte dell’amministrazione, se può apparire come un aggravamento del procedimento, sembra trovare giustificazione nel fatto che l’aggiudicazione provvisoria diviene definitiva ed efficace a seguito della verifica sul possesso dei requisiti, effettuata nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria. Nel caso in cui gli stessi non forniscano la prova concernente il possesso dei requisiti, si deve procedere alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. In tale evenienza, subentra la necessità del perdurare dell’efficacia della cauzione provvisoria presentata dai partecipanti alla gara, diversi dal primo e dal secondo in graduatoria.