14 giugno 2008

AGGIORNAMENTO DEI PREZZIARI

Il Tar Sicilia, con decisione n. 938/2008, ha accolto la domanda di sospensiva di un bando di lavori ferroviari pubblicato da Italferr che è stato impugnato, evidenziando come dall’art. 133, comma 8 del codice dei contratti pubblici, che prevede per le stazioni appaltanti l’obbligo di aggiornamento annuale dei prezziari, si possa desumere un principio fondamentale in materia di prezziari, ossia che le stazioni appaltanti non possono porre a base di gara progetti stimati con prezziari palesemente non aggiornati.
Si tratta, dunque, di un principio generale di buona e corretta amministrazione, sempre e comunque applicabile a tutti i soggetti pubblici, ancorché operanti nei c.d. settori speciali, che impone ad ogni stazione appaltante di stimare l’intervento in maniera adeguata e non approssimativa, di modo che le imprese concorrenti possano formulare un’offerta seria, basata su prezzi sostanzialmente di mercato. Tale principio consente, altresì, all’amministrazione di attuare l`interesse pubblico, evitando di ottenere un risparmio “illusorio”, che sconterebbe in fase di esecuzione dei lavori con una minore qualità dell’opera e con il rischio della sostanziale non realizzabilità della stessa, oltre che con un aggravio dei tempi di realizzazione e del contenzioso.

Il TAR, nel proprio provvedimento, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione della gara, evidenziando, sul piano del fumus boni iuris, l’obbligo per la stazione appaltante di porre a base di gara “valori economici coerenti con l’attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’azione della pubblica amministrazione, oltre che sensibili alterazioni della concorrenza tra le imprese”, e non ritenendo al contrario sufficientemente dimostrata da parte di Italferr l`affermazione di aver proceduto ad aggiornare parte dei prezzi utilizzati per la stima del progetto. Sul piano poi del c.d periculum in mora, il Tribunale ha riconosciuto come prevalente l’interesse alla sospensione degli effetti del bando rispetto all`interesse dell’amministrazione alla prosecuzione della gara, proprio perchè ha ritenuto essenziale consentire lo svolgimento di una procedura di gara alla cui base fossero posti prezzi coerenti con l`andamento del mercato, in modo tale da “ottenere la maggiore partecipazione possibile alla gara e garantire la serietà e l’affidabilità delle offerte”.