26 ottobre 2008

ART. 37. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Il comma 11 dell'art. 37 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152 del 2008:
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo.

Bisogna però leggere il comma unitamente al disposto del Regolamento (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554):
Art. 74. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

I casi che si possono ipotizzare sono quindi i seguenti:
1 – l’aggiudicatario è in possesso di adeguata qualificazione anche per le lavorazioni delle SIOS: esegue direttamente e può subappaltare il 30% delle categorie in analogia con la prevalente;
2 – l’aggiudicatario non è in possesso di adeguata qualificazione per le lavorazioni delle SIOS: ha costituito una associazione temporanea di tipo verticale che esegue i lavori e può subappaltare il 30% delle categorie in analogia con la prevalente;
3 - l’aggiudicatario non è in possesso di adeguata qualificazione per le lavorazioni delle SIOS: intende subappaltare il 30% delle relative lavorazioni ma per il restante 70% è comunque tenuto a costituire una associazione temporanea di tipo verticale che esegue i lavori e può a sua volta subappaltare il 30% (del 70%) delle categorie. E’ un caso poco probabile, perché sembrerebbe più semplice avere un unico partner per ogni lavorazione anziché due/tre per i quali sarebbe ben difficile, in generale, separare le responsabilità.
E’ opportuno attenersi ai casi 1) e 2).