12 ottobre 2008

TESSERINO DEL LAVORATORE

Il Ministero del Lavoro ha affermato che la tessera di riconoscimento dei lavoratori impiegati in cantieri edili, oltre ad essere corredata da fotografia e a contenere nome e cognome, deve necessariamente indicare la data di nascita del lavoratore.
In sostanza si ribadisce quanto già affermato con la circolare n. 29/2006 con la quale è stato precisato quali sono i dati personali minimi da indicare sulla tessera di riconoscimento dei lavoratori del comparto edile, di cui all'art. 36 bis, comma 3 della L. 248/2006 di conversione del «Decreto Bersani». In particolare la circolare n. 29/2006 chiarisce che «i dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro».
L'indicazione della data di nascita sul tesserino del lavoratore è indispensabile per perseguire le finalità legislative di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori edili e di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare, di cui al comma 1, art. 36 bis, della citata L. 248/2006.
In ogni caso, ai sensi del comma 4 dell'art. 36 bis della L. 248/2006, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo legato alla tessera di riconoscimento mediante l'annotazione dei medesimi dati sopra elencati, relativi al personale giornalmente impiegato, sull'apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro e tenuto sul luogo di lavoro.