21 settembre 2008

NESSUNA REVISIONE PREZZI PER 2006/07

DECRETO MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 settembre 2008.
Differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata. (Gazzetta Ufficiale N. 214 del 12 Settembre 2008)

L'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha previsto che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. Poiché gli scostamenti tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata risultano:

anno 2006: scostamento in punti percentuali 0,3;
anno 2007: scostamento in punti percentuali -0,3;

il Decreto stabilisce che non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata negli anni 2006 e 2007.
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Per quanto riguarda i materiali:
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto 24 luglio 2008 recante: “Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi”. Con il decreto in argomento che fa seguito al decreto 2 gennaio 2008 contenente la rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, al decreto 11 ottobre 2006 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2005 e al decreto emanato per la prima volta in data 30.6.2005 relativo alla rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Si vedano anche:
la Circolare n. 5/2005 dell'ANCE sulla revisione prezzi
la Circolare 4 agosto 2005, n. 871 del Ministero infrastrutture sull'applicazione del decreto caro-ferro