10 settembre 2008

DURC E AUTOCERTIFICAZIONE

La presentazione di autocertificazione, copia di modelli F24 e di bollettini di versamenti postali non è idonea ad attestare la regolarità contributiva di impresa aggiudicataria perché non mette comunque la stazione appaltante nelle condizioni di controllare se siano stati assolti tutti gli oneri contributivi (e, cioè, se i versamenti siano stati effettuati sempre e per tutti i dipendenti).
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4035 del 25/08/08 , respingendo il ricorso, presentato da un’impresa risultata aggiudicataria di una gara d’appalto pubblica, contro la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 635 del 25/05/2006 che aveva revocato la suddetta aggiudicazione con la motivazione, tra l’altro, che l’impresa aveva presentato, ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva, autocertificazione, copia dei modelli F 24 ed i bollettini di versamento postali , omettendo, dunque, la presentazione del DURC (richiesto, tra l’altro, esplicitamente nel bando di gara).
L’”autocertificazione” (cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell’attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale: sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera della destinataria amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all’esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell’affidamento” e che il durc “non è surrogabile ad opera dell’imprenditore, per l’evidente ragione che siffatto documento proviene dai soggetti creditori, e non dal soggetto debitore, dei contributi e degli altri adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi”.