20 ottobre 2008

CATEGORIE SUPERSPECIALIZZATE

Il terzo decreto correttivo accoglie una interpretazione che era gia` stata proposta dall`Autorita` di Vigilanza con determinazione n. 25 del 20 dicembre 2001.
Accogliendo i rilievi comunitari, il legislatore ha dovuto affrontare il problema del divieto di subappalto previsto per alcune categorie superspecializzate, qualora non prevalenti e con una incidenza superiore al 15% dell`importo complessivo.
I nuovi bandi dovranno ammettere in questi casi il subappalto nel limite massimo del 30 per cento. In questo modo queste lavorazioni sono trattate alla medesima stregua della categoria prevalente.
A questa conclusione era giunta l`Autorita` con un ragionamento estremamente logico (ai tempi della determinazione, peraltro non in linea con le disposizioni): la categoria prevalente e` piu` importante (almeno da un punto di vista economico) rispetto alla categoria scorporabile. E allora cosi` come la superspecializzata, quando prevalente, puo` essere subappaltata nel limite massimo del 30%, non si vede perche` la stessa non debba poter essere subappaltata entro questo limite, anche quando e` scorporabile e non prevalente (e quindi di minor impatto economico).
La categoria superspecializzata, quando scorporabile e di importo superiore al 15% dell`importo complessivo dell`appalto, sara` dunque assoggettata a una disciplina identica a quella prevista per la categoria prevalente. (art. 37, comma 11).
Questa modifica pero` di fatto non semplifichera` la qualificazione delle imprese in gara evitando l`obbligo di costituire le Ati verticali.
Difatti se la categoria superspecializzata potra` essere subappaltata solo fino al 30% dovra`, per il restante 70%, essere eseguita dal concorrente che ha partecipato alla gara e che, di conseguenza, deve possederne le adeguate qualificazioni.
Una ulteriore novita` e` che il corrispettivo spettante al subappaltatore che abbia realizzato parte della categoria superspecializzata, dovra` essere versato direttamente da parte del committente al subappaltatore, indipendentemente da quanto disposto nel bando di gara. Per queste non varra` piu`, pertanto, la regola generale per la quale spetta alle amministrazioni scegliere tra pagamento diretto al subappaltatore o, invece, all`appaltatore che deposita le fatture quietanzate. Il bando di gara dovra` ottemperare alla norma e prescrivere il pagamento diretto.