08 dicembre 2008

CRITERI DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

L’art. 81 del D. Leg.vo 163/2006 dispone che “Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”. Ciò mette dunque a disposizione, alternativamente, i due criteri, tra i quali sarà scelto dalla stazione appaltante, ai fini del soddisfacimento del pubblico interesse, “quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto”, come disposto al successivo comma 2.
L'Autorità, con la determinazione n.5 dell'8.10.2008, riprendendo la Direttiva 2004/18/CE e l'orientamento della Corte di Giustizia, precisa che l'adeguatezza del criterio deve essere valutata dalla stazione appaltante rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.