30 novembre 2008

INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

Il comma 2 dell'art. 91 del D. Leg.vo 163/2006 dispone che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione, direzione dei lavori e collaudo di importo inferiore a 100.000 Euro possono essere affidati secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L'art. 57, comma 6, dispone a sua volta che la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti la qualificazione economica e tecnica desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con il parere n. 232 del 23.10.2008, ha fornito importanti chiarimenti in merito ai principi cui le stazioni appaltanti devono attenersi nell'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 Euro.
Nel caso di istituzione di un proprio elenco di professionisti per l'affidamenti degli incarichi, l'Autorità richiama alcuni indirizzi già espressi in proposito, con la determinazione n. 1/2006 ritenuti ancora validi anche se emanati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il rispetto di questi principi si sostanzia:
nell'aggiornamento periodico degli elenchi;
nel divieto di contemporanea partecipazione di un professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento
nella rotazione degli incarichi, da attuare con sistemi diversi dal sorteggio;
nel divieto di affidare più di un incarico all'anno allo stesso professionista;
nella necessità di presentazione dei singoli curricula da parte degli offerenti.