08 novembre 2008

IN TEMA DI SUB AFFIDAMENTI

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, con deliberazione n. 35 del 3 settembre 2008, ha preso in esame le attività concernenti la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi. Si ribadiscono gli indirizzi precedentemente assunti dall’Autorità, in particolare con la determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003, in tema di sub affidamenti non qualificabili come subappalti, ai sensi dell’art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e sulle facoltà di controllo esercitabili dalle stazioni appaltanti;
Con riguardo alla fattispecie in argomento, ritiene assimilabile al subappalto qualunque contratto concernente la fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi, in quanto comprensivo di una serie di lavorazioni, tutt’altro che accessorie e/o complementari rispetto al bene fornito, riconducibili a lavori e in relazione alle quali si pone l’esigenza che siano eseguite da soggetti, non solo in regola con la disciplina c.d. antimafia, ma anche in possesso di idonea qualificazione.
Ritiene non doversi escludere la possibilità che, in relazione a particolari esigenze organizzative, per talune attività l’appaltatore possa avvalersi del c.d. nolo a caldo secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 12 della legge n. 55/1990, fermo restando che, a prescindere dal nomen juris attribuito al rapporto negoziale dalle parti, deve considerarsi vietato ogni sub-contratto che nella sostanza, al fine di aggirare il divieto legislativo, miri a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o con il cottimo, ossia l’esecuzione di tutti o parte dei lavori oggetto dell’appalto senza l’autorizzazione della stazione appaltante.