28 ottobre 2008

D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI

Il DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162 (G.U. n. 249 del 23 ottobre 2008) riguarda, tra l’altro, “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione”.
L’art.1 (Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi), prevede che per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
Per variazioni in aumento, le disposizioni non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore e non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Per le variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati, continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 133, commi 4 e 5.
In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.