04 novembre 2009

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI SUBAPPALTO

Con la sentenza n. 6708 del 30/10/2009 il Consiglio di Stato ha chiarito che l'incompleta o erronea dichiarazione del concorrente relativa all'esercizio della facoltà di subappalto è suscettibile di comportare l'esclusione dello stesso dalla gara nel solo caso in cui questi risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare, determinando negli altri casi effetti unicamente in fase esecutiva, sotto il profilo dell'impossibilità di ricorrere al subappalto come dichiarato.