04 novembre 2009

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Con la sentenza n. 6708 del 30/10/2009 il Consiglio di Stato ha chiarito che l'attribuzione dei punteggi nelle gare d'appalto è espressione di discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa. Ne consegue che, come più volte affermato dalla Giurisprudenza a tutti i livelli, detta valutazione è soggetta a sindacato giurisdizionale per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, dell'illogicità manifesta, dell'erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza dell'iter valutativo e dei relativi esiti. Il Giudice non può, di converso, sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'offerta nel merito.
Il Consiglio di Stato ha chiarito le implicazioni pratiche del principio sopra menzionato, affermando che nei casi di verifica dell'anomalia delle offerte, qualora l'offerta presenti profili di anomalia di una certa rilevanza, la stazione appaltante è obbligata ad effettuare la verifica di congruità con particolare rigore e analiticità, soprattutto nella valutazione delle giustificazioni fornite in relazione alle varie voci di costo.
Non sono dunque considerate accettabili motivazioni facenti riferimento ad una generica esaustività delle giustificazioni fornite, senza che sia dato in alcun modo risalire alle ragioni per le quali sono stati ritenuti superabili o irrilevanti i suddetti profili di anomalia. Ciò configura un palese difetto di completezza e ragionevolezza dell'operato della stazione appaltante, certamente rientrante nei limiti del sindacato giurisdizionale consentito.