30 dicembre 2009

ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Nell’art. 125 è concentrata la disciplina sostanziale delle acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori.
Occorre però fare riferimento complessivamente a tre disposizioni e cioè all’articolo 125; all’articolo 253, comma 22 e all’articolo 5, comma 5, lett. h) del codice.
L'art. 253, comma 22 prevede che "in relazione all'art. 125.......fino all'entrata in vigore del regolamento" (quello previsto all'art. 5 del codice che dovrà dettare la disciplina esecutiva e attuativa dello stesso) :
"a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice.
Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'art. 2 del citato decreto......".
Infine l'art. 5, comma 5, lett. h) del codice demanda all'emanando regolamento sopramenzionato anche la disciplina attuativa ed esecutiva del codice relativamente agli affidamenti in economia.
A tal proposito l'art. 125, comma 14 del codice dispone il rinvio alla fonte regolamentare della disciplina di completamento dei procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia.
Per completare il quadro normativo va ricordato che l'art. 256 del codice, relativamente alle norme che disciplinavano la materia oggetto di indagine, ha disposto l'abrogazione dell'art. 88, comma 1; 142, comma 1; 143, comma 3 e 144, commi 1 e 2 del d.p.r. n. 554/1999 (per quanto concerne l'esecuzione in economia dei lavori) e degli artt. 2 e 7 del d.p.r. n. 384/2001 (per quanto concerne l'esecuzione in economia delle forniture e dei servizi).
Se ne dovrebbe quindi dedurre che le altre norme, relative alla materia in esame, contenute sia nei dd.pp.rr. n. 554/1999 e n. 384/2001 e sia nei decreti ministeriali sopracitati dovrebbero ritenersi ancora vigenti se compatibili con le disposizioni dettate dall'art. 125 del codice o nei limiti in cui la disciplina da esse dettata non sia stata riassorbita da quest'ultima norma.