17 marzo 2010

PER ATTESTATO SOA E QUALITÀ BASTA L’AUTOCERTIFICAZIONE

Il TAR Piemonte (sentenza n. 2334 del 16 ottobre 2009) ha dichiarato l’ammissibilità dell’autocertificazione per dimostrare il possesso della certificazione di qualità e dell'attestazione SOA, ritenendo, conseguentemente, illecito il disciplinare di gara che aveva escluso la possibilità di utilizzare l'autocertificazione in sostituzione delle suddette certificazioni.
Il principio secondo cui la lex specialis di gara prescrive che determinati requisiti possono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, escludendo lo strumento della dichiarazione sostitutiva, non può essere applicato in modo assoluto.
Il Consiglio di Stato (sez. V, 11 maggio 2009, n. 2871) ha in passato precisato che è stata esclusa la dichiarazione sostitutiva quando emerga una valenza tecnica del certificato che deve essere oggetto di valutazione; in tal caso l’Amministrazione è chiamata non solo a verificare il possesso o meno di un certificato o di un attestato, ma anche il possesso di determinati requisiti tecnici, per i quali, del tutto ragionevolmente, ai fini della serenità della valutazione degli stessi, e vista la peculiarità del loro contenuto, si richiede “la dimostrazione con mezzi di prova formali e tipizzati, con esclusione degli ordinari criteri di semplificazione".
Nel caso preso in esame dal Tar Piemonte, dovendo i ricorrenti, dimostrare esclusivamente il possesso del certificato di qualità e l’attestazione SOA, si deve ritenere sufficiente la produzione della stessa autocertificata. L’obbligo imposto di produrre il certificato in originale o in copia autentica, ben lungi dal costituire un “eccesso di scrupolo” della Stazione appaltante, costituisce inadempimento gravoso, inutile e contrastante con i principi di semplificazione che la migliore dottrina ha recentemente qualificato come principi di valenza costituzionale.

L'art. 15 del collegato ordinamentale alla legge finanziaria 2003 (legge 3/2003), integrando l'articolo 77 del DPR 445/00, prevede l'estensione degli istituti di semplificazione anche nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali. Dunque, l'autocertificazione ha oramai acquisito piena cittadinanza nell'ambito delle procedure di gara pubblica, per cui, attualmente, le imprese autodichiarano, talora attraverso agevoli modelli opportunamente predisposti dalle stazioni appaltanti più diligenti, praticamente tutti i requisiti di partecipazione, fatti salvi, ovviamente, i controlli sul soggetto aggiudicatario e quelli rientranti nel particolare istituto della verifica a campione.