20 agosto 2010

ART. 95 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana N. 931 del 12-11-2008 Reg.Dec.
La norma di cui all’articolo 95 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 dispone:
“2 . Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.”
Ritiene questo Consiglio che con tale norma il Legislatore, in sostanza, ha voluto perseguire l’obiettivo di assicurare che l'impresa mandataria, prima responsabile dell’esecuzione dei lavori, sia altresì quella più qualificata in relazione alla esecuzione medesima. Tale obiettivo il Legislatore persegue non già in astratto, ma con riferimento concreto al singolo appalto ed alla suddivisione dei lavori all’interno dell’ATI. Pertanto il giudizio di “maggiorità” deve essere espresso confrontando importo dei lavori, attestazioni SOA ed importo dei lavori assegnato alla mandataria, a nulla rilevando che le altre raggruppate, cui spetta l'esecuzione delle restanti quote percentuali possano possedere, in astratto, un’attestazione SOA superiore all’importo dei lavori affidati e, in ipotesi, addirittura superiore alla attestazione SOA della mandataria.
Le ragioni circa una reale efficienza e libertà del mercato sono state espresse dalla Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (18 luglio 2001, n. 15) con cui il Consiglio concorda pienamente.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale, l’art. 95 comma 2 si deve riferire non all’entità del requisito minimo complessivo prescritto per la specifica gara di cui trattasi, in relazione all’importo dei lavori da commettere, bensì alle effettive quote di partecipazione all’associazione, sicché può definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata, assume concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti a prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle medesime. La percentuale “maggioritaria”, quindi, deve essere individuata in rapporto alla misura in cui le imprese “spendono” in concreto la rispettiva qualifica all’interno del raggruppamento (cfr. C.S., V, 11 dicembre 2007, n. 6363; C.G.A. 8 marzo 2005, n. 97).