I REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DEVONO ESSERE ADEGUATI ALL’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E AL VALORE PRESUNTIVO POSTO A BASE D’ASTA
In materia di requisiti di ammissione alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione, le norme regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie elastiche strutturate su concetti non tassativi, indeterminati, che implicano per la loro definizione da parte dell’interprete un rinvio alla realtà sociale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3448 del 4 giugno 2009).
Conseguentemente, rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP, parere n. 83 del 29 aprile 2010, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n.2304 del 3 aprile 2007; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 9305 del 31 dicembre 2003, TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 1511 del 28 aprile 2010; TAR Molise, Sez. I, n. 107, del 2 aprile 2008).
Peraltro lo stesso art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e smi, rubricato “Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi”, nel prescrivere che i requisiti di capacità tecnica e professionale non possono eccedere l’oggetto dell’appalto, implicitamente richiede che l’individuazione di tali requisiti deve essere adeguata all’oggetto della prestazione e al valore presuntivo posto a base d’asta. (Parere dell'AVCP n. 120 del 16/06/2010)
Conseguentemente, rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP, parere n. 83 del 29 aprile 2010, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n.2304 del 3 aprile 2007; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 9305 del 31 dicembre 2003, TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 1511 del 28 aprile 2010; TAR Molise, Sez. I, n. 107, del 2 aprile 2008).
Peraltro lo stesso art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e smi, rubricato “Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi”, nel prescrivere che i requisiti di capacità tecnica e professionale non possono eccedere l’oggetto dell’appalto, implicitamente richiede che l’individuazione di tali requisiti deve essere adeguata all’oggetto della prestazione e al valore presuntivo posto a base d’asta. (Parere dell'AVCP n. 120 del 16/06/2010)
<< Home