SULLA POSSIBILITÀ PER LA COMMISSIONE DI GARA DI STABILIRE NUOVI E PIÙ SPECIFICI CRITERI VALUTATIVI RISPETTO A QUELLI STABILITI NEL BANDO DI GARA
L’art. 83, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che “il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub criteri e i sub pesi o i sub punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.” Il terzo correttivo (D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 in G.U. 2 ottobre 2008) ha soppresso l’ultimo periodo dell’art. 83, comma 4 che prevedeva: “La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabilito dal bando”.
La modifica introdotta ha reso più ristretti gli ambiti di libertà valutativa delle offerte, imponendo alle stazioni appaltanti di stabilire e prevedere, fin dalla formulazione della documentazione di gara, tutti i criteri di valutazione dell’offerta, precisando, ove necessario, anche i sub criteri e la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi. E’ stato, così, eliminato ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice la quale, secondo la normativa previgente, poteva fissare, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, i criteri motivazionali cui si sarebbe attenuta per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio.
La giurisprudenza formatasi dopo l’entrata in vigore del terzo decreto correttivo, ha precisato che la Commissione giudicatrice non può, attraverso la previsione di sottovoci rispetto alle categorie principali già definite, introdurre elementi di specificazione dei criteri generali già stabiliti dal bando di gara, ciò deducendosi dalla lettera dell’art. 83, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale porta all’estremo la limitazione della discrezionalità della Commissione nella specificazione dei criteri, escludendo ogni facoltà di integrare il bando e, quindi, facendo obbligo a quest’ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sotto criteri (TAR Lazio, Sez. I ter, 4 novembre 2009, n. 10828). [Parere dell’AVCP n. 38 del 25/02/2010]
La modifica introdotta ha reso più ristretti gli ambiti di libertà valutativa delle offerte, imponendo alle stazioni appaltanti di stabilire e prevedere, fin dalla formulazione della documentazione di gara, tutti i criteri di valutazione dell’offerta, precisando, ove necessario, anche i sub criteri e la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi. E’ stato, così, eliminato ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice la quale, secondo la normativa previgente, poteva fissare, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, i criteri motivazionali cui si sarebbe attenuta per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio.
La giurisprudenza formatasi dopo l’entrata in vigore del terzo decreto correttivo, ha precisato che la Commissione giudicatrice non può, attraverso la previsione di sottovoci rispetto alle categorie principali già definite, introdurre elementi di specificazione dei criteri generali già stabiliti dal bando di gara, ciò deducendosi dalla lettera dell’art. 83, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale porta all’estremo la limitazione della discrezionalità della Commissione nella specificazione dei criteri, escludendo ogni facoltà di integrare il bando e, quindi, facendo obbligo a quest’ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sotto criteri (TAR Lazio, Sez. I ter, 4 novembre 2009, n. 10828). [Parere dell’AVCP n. 38 del 25/02/2010]
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