20 agosto 2010

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana N. 931 del 12-11-2008 Reg.Dec.
L’articolo 47, comma terzo del d.P.R. 554 dispone:
“ 3 . Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.”
Si ricordi che l'articolo 46 prevede una dichiarazione sostitutiva in una serie di casi il cui esame denuncia il loro fattore comune vale a dire essere tutti suscettibili di certificazione nominata rilasciata dalla P.A..
Con tutta evidenza, come per altro ritengono la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’articolo 47 costituisce la norma di chiusura per tutti “gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46”, dai quali, quindi, non scaturisca un certificato nominato. L’articolo 47, appunto, permette di autodichiarare anche i fatti non ordinariamente certificabili, facendo ricorso non già alla autoautenticazione di una fotocopia o ad un’autodichiarazione o autocertificazione, ma appunto alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Orbene non vi è dubbio che il rispetto degli obblighi della legge n. 68 costituiscano, quanto meno, un fatto a conoscenza dell’interessato, che lo può quindi autodichiarare con dichiarazione sostitutiva (trattandosi appunto di caso diverso da quelli di cui all'articolo 46).