20 agosto 2010

OBBLIGO DI DICHIARARE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’ATI

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro (Sezione Seconda) 09-12-2008, n. 1638
La questione posta all’esame del Tribunale impone di stabilire se debba essere resa già in sede di formulazione dell’offerta tale dichiarazione da parte delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo.
Sul punto, pur nella silenzio della lex specialis, deve ritenersi che la sussistenza dell’obbligo in esame possa desumersi dall’analisi complessiva delle norme che disciplinano il settore.
A tale proposito, il terzo comma dell’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che sono ammessi alle procedure concorsuali gli imprenditori partecipanti al raggruppamento che abbiano i requisiti indicati nel regolamento. L’art. 95 del d.p.r. n. 554 del 1999, applicabile in via transitoria fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari (art. 253, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006), indica quali siano i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi che devono possedere i partecipanti alla gara. E’ implicita, pertanto, la regola secondo cui soltanto se si impone alle imprese di dichiarare la quota di partecipazione sin dalla fase procedimentale, “formalizzando” i patti tra gli operatori raggruppati, è possibile per la stazione appaltante verificare, secondo le modalità prescritte dal Codice degli appalti, il rispetto da parte delle stesse imprese dei requisiti di carattere economico e organizzativo. La regola della simmetria consente, dunque, alla stazione appaltante di potere concretamente verificare la serietà ed affidabilità dell’offerta stessa.
In sintesi, per i motivi illustrati, deve ritenersi necessario rispettare il principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’A.T.I. (si v., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 416; Tar Calabria, Reggio Calabria, 22 marzo 2007, n. 249; Tar Sicilia, sez. IV, 8 febbraio 2007, n. 222).
Inoltre, il comma 13 dello stesso art. 37 prevede che «i concorrenti riuniti in raggruppamenti temporanei devono eseguire le prestazioni nella percentuali corrispondente alla quota di partecipazione». Tale norma pone, in questo caso, la regola del parallelismo tra quote di partecipazione e quote di esecuzione. Ancora una volta è, pertanto, implicito il principio secondo cui soltanto se l’impresa ha già indicato nell’offerta quale sia la quota di partecipazione ai lavori la stazione appaltante potrà verificare poi che tale indicazione venga concretamente rispettata nella fase di attuazione del programma contrattuale.
Ciò non significa, è bene puntualizzare, che la fase dell’esecuzione sia connotata da una rigida e meccanica applicazione di tale regola della corrispondenza: qualora, infatti, dopo la stipulazione del contratto si verifichino eventi sopravvenuti idonei ad incidere sul contenuto del contratto, è possibile, nei limiti consentiti dal Codice degli appalti, adeguare il contenuto stesso, anche eventualmente in ordine alla distribuzione delle quote di esecuzione, alla nuova situazione fattuale.
Su un piano più generale, la regola della corrispondenza, come ha messo ben in evidenza il Consiglio di Stato, è imposta dall’esigenza di rispettare «il principio di buon andamento e di trasparenza», che impone che «le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di loro eseguirà in modo da permettere subito la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa di settore» (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 416 del 2008, cit.).
In conclusione, deve ritenersi che le imprese partecipanti hanno l’obbligo di indicare le quote di partecipazione già nell’offerta di gara, atteso che una dichiarazione ex post in sede di esecuzione non potrebbe assolvere allo stesso modo alle esigenze sin qui sinteticamente indicate. Ne consegue che l’amministrazione è titolare del potere, implicito nelle norme e nei principi che complessivamente regolamentano il settore, di escludere le imprese che omettono di rendere tale dichiarazione.