20 agosto 2010

I GIUDIZI DI ANOMALIA

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana N. 931 del 12-11-2008 Reg.Dec.
I giudizi di anomalia assumono la qualificazione di valutazioni di discrezionalità tecnica. Essi, pertanto, possono essere censurati dal Giudice solo nel caso in cui, manifestamente, appaiano affetti da illogicità, irrazionalità o contraddittorietà. Anche in tal caso, tuttavia, il Giudice procederà, ove le contraddizioni non siano tali da autorisolversi nel giudizio del Giudice stesso, ad attivare CTU per l'esame di esse.
Nel caso di specie sono state sollevate, da parte della ricorrente, che richiama anche la relazione della Commissione, molte perplessità le quali hanno trovato ampia confutazione negli scritti difensivi e nella stessa sentenza. La disamina approfondita sotto un profilo tecnico della offerta della impresa aggiudicataria dimostra ex se che non sussiste quella palese illegittimità della decisione sulla anomalia prospettata dalla ricorrente. Si tratta di punti di vista, ampiamente argomentati da entrambe le parti, sui quali prevale, per definizione, la valutazione tecnico discrezionale della Amministrazione che, essendo il committente, è il dominus incontrastato degli aspetti discrezionali, nei limiti dell’eccesso di potere come si è accennato.