20 agosto 2010

MODIFICABILITA’ DELL’A.T.I.

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) 22 aprile 2008, n. 125
La questione è se, supposta l’ammissibilità di un’a.t.i. composta da soggetti tutti in possesso dei requisiti di qualificazione, siffatta associazione debba presentarsi come tale già in sede di qualificazione o possa essere formata anche in seguito, sino al momento della presentazione dell’offerta.
L’art. 37, comma 12, del “codice”, espressamente consente all’impresa già qualificata di “cooptare”, quali mandanti, altre imprese, per presentare un’offerta congiunta. Il comma 12 va interpretato nel senso che, qualora venga formata un’a.t.i. fra imprese qualificate e imprese non qualificate, può essere capogruppo solo un’impresa già qualificata. Ma questo non vuol dire che non possa esservi, accanto ad una mandataria già qualificata, una mandante parimenti qualificata.
Va ricordato anche il comma 9 dello stesso art. 37, a norma del quale «è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta». Il principio della immodificabilità si applica dunque solo a partire dall’offerta.