20 ottobre 2010

SUBAFFIDAMENTO E SUBAPPALTO

Per l’esatta qualificazione dei “subcontratti” affidati dall’appaltatore, occorre tenere conto dei seguenti criteri, desumibili dalla vigente legislazione in materia di appalti pubblici e di occupazione e mercato del lavoro.
In primo luogo, va chiarito che le somministrazioni di sola manodopera non ricadono nell’ambito di applicazione del regime vincolistico di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. La normativa di riferimento è difatti rinvenibile nel D.Lgs. 276/2003 che pone tassativamente i requisiti soggettivi ed oggettivi per le mere prestazioni di manodopera; si rammenta in proposito che le prestazioni somministrate in assenza dei prescritti requisiti sono punite come reato.
Appare pertanto nella fattispecie necessario appurare l’esatto contenuto delle prestazioni oggetto del “subcontratto”.
Quando i subcontratti includono, accanto a prestazioni di manodopera, prestazioni di altra natura, per identificare il regime normativo applicabile, occorre a sua volta distinguere tra:
subappalti e cottimi, per i quali l’autorizzazione è sempre necessaria, anche quando il loro valore è inferiore al 2% dell’importo dei lavori oggetto dell’appalto o inferiore a 100.000,00 euro e l’incidenza della manodopera è inferiore al 50%; a tale evenienza, difatti, l’art. 118, comma 8, ricollega la riduzione alla metà dei termini di rilascio dell’autorizzazione;
subcontratti “assimilati”, per i quali l’autorizzazione è necessaria solo se ricorrono i presupposti indicati al punto precedente. In assenza delle predette condizioni, si applica la prescrizione dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, che pone a carico dell’appaltatore l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.