20 ottobre 2010

TRASMISSIONE DI COPIA DELLE FATTURE QUIETANZATE ALLA S.A.

La previsione normativa di cui all’ art. 118, comma 3, D.lgs. 163/2006, secondo cui l’appaltatore deve trasmettere copia delle fatture quietanzate alla S.A. entro 20gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, ha come ratio quella di dare certezza alla S.A. dell’avvenuto pagamento in favore del subappaltatore.
Considerato che il contratto di subappalto assegna all’appaltatore principale un termine di 60gg. per pagare il subappaltatore (termine conosciuto dalla S.A. e da essa acconsentito nel momento in cui ha autorizzato il subappalto), la mancata trasmissione delle fatture quietanzate nei termini di cui al D.lgs. 163/2006 non è di per sé indicatrice di un mancato pagamento: dal punto di vista pratico, si ritiene pertanto che la S.A., laddove necessario, possa rivalersi sull’appaltatore con la sospensione del pagamento al primo S.A.L. utile successivo allo scadere dei 60gg. (o eventualmente nella rata di saldo), dopo aver accertato che la mancata trasmissione delle fatture “non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore” (cfr. Det. Aut. LL.PP. n. 7 del 28/04/2004).
In tal caso si concretizzeranno gli estremi di un “grave inadempimento contrattuale” e la S.A. potrà anche, nella sua sfera di autonomia, ricorrere alla preventiva risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 163/2006 con escussione della garanzia fideiussoria di cui agli artt. 113, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e 101 del D.P.R. n. 554/99.