14 dicembre 2010

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10/12/2010, n. 288, Supplemento Ordinario n. 270/L, il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, rubricato come D.P.R. 05/10/2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Il provvedimento entrerà in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi il giorno 08/06/2011, ad eccezione degli articoli 73 e 74, recanti rispettivamente «Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione» e «Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione», che entreranno invece in vigore dal 25/12/2010.
Alcuni articoli non sono stati ammessi al visto da parte della Corte dei Conti. Si tratta precisamente:
- dell'art. 72;
- dell'art. 79, comma 21;
- all'art. 238, comma 1 della frase: «o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici»- dell'art. 327, comma 2;
- dell'art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento alle categorie: OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS 28; OS 29; OS 30; OS 34;
- dell'art. 357, comma 22 della frase: «In relazione all'articolo 79, comma 21, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione dei lavori relativi alle medesime categorie si applica l'articolo 79».

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