13 dicembre 2010

LA CAUZIONE PER I PROGETTISTI E' ILLEGITTIMA

Nel caso di affidamento di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e direzione dei lavori (con esclusione dell’esecuzione di opere) la richiesta ai professionisti di presentare una cauzione è illegittima. Ad affermarlo, con la sentenza del 13 marzo 2007 n. 1231, è il Consiglio di Stato. La vicenda sulla quale è intervenuto il Consiglio di Stato trae origine da una gara avente ad oggetto l’affidamento di servizi di progettazione. In tal caso la normativa di riferimento (L.109/1994 e DPR 554/1999 all’epoca dei fatti, ora il D.Lgs. 163/2006 e il DPR554/1999) prevede che la stazione appaltante possa richiedere al professionista unicamente la presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività; in nessun caso è prevista la richiesta di una cauzione. L’istituto della cauzione, infatti, trova applicazione unicamente nelle ipotesi relative alla realizzazione delle opere assumendo la funzione di garantire la serietà dell’offerta presentata dai partecipanti. Clicca qui per scaricare il testo della Sentenza.
L’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, con determinazione n.6 dell’11 luglio 2007,ha considerato che l’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) richiede che gli incaricati della progettazione siano muniti, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale, per tutta la durata dei lavori. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le eventuali varianti dovute ad errore di progettazione. In caso di mancanza della polizza, l’amministrazioni pubblica è esonerata dal pagamento della parcella professionale.
Tale polizza copre tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche, per tutta la durata dei lavori. Quindi è omnicomprensiva.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’amministrazione, qualora richieda anche le cauzioni, scaricherebbe sul progettista un onere aggiuntivo, in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento.
L’Autorità di vigilanza sottolinea anche che l’onere economico aggiuntivo a carico del progettista si tradurrebbe in una limitazione all’effettivo svolgimento della concorrenza, favorendo gli studi professionali più forti a danno dei giovani professionisti.
Concludendo l’Autorità afferma che:
- la polizza per responsabilità civile disciplinata dall’art. 111 del DLgs 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione;
- le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto articolo 111 del medesimo decreto legislativo. Clicca qui per scaricare il testo della determinazione.

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