10 dicembre 2010

RIMOZIONE DEI RIFIUTI SVERSATI NELLA SCARPATA AUTOSTRADALE

E’ stata impugnata l’ordinanza con la quale il Sindaco ingiunge alla ricorrente società concessionaria di rimuovere i rifiuti, presumibilmente sversati da terzi, nella scarpata dell’autostrada e di smaltire i materiali asportati presso gli appositi centri autorizzati.
Preliminarmente è stata respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, proposta dal resistente Comune, per avere, la società interessata, dato esecuzione all’ordinanza in epoca anteriore alla proposizione del ricorso.
Infatti l’ottemperanza ad un’ordinanza sindacale, atto suscettibile di esecuzione forzata da parte dell’amministrazione, non implica di per sé una manifestazione di acquiescenza da parte del destinatario, potendo quest’ultimo adempiere all’ordine ricevuto al fine esclusivo di evitare ulteriori dannose conseguenze.
Nel merito, il TAR ritiene insiti nella funzione di concessionario di autostrada, in quanto strettamente connessi a quest’ultima, i compiti di vigilanza e di manutenzione dell’intero tratto autostradale e delle cosiddette fasce di rispetto, cioè delle aree contigue al percorso stradale.
Se tale presupposto è vero, come ritenuto dal TAR, non può essere invocata dal concessionario di esercizio autostradale e nella specie dalla ricorrente, l’assenza di colpa circa lo sversamento nelle aree di propria pertinenza di rifiuti inquinanti effettuato da terzi, stante l’onere di salubrità e di sicurezza dei luoghi e quindi di vigilanza - ad esempio attraverso recinzioni e monitoraggio -, finalizzata alla salvaguardia delle predette condizioni, attività di competenza dei soggetti in questione.
Al riguardo viene pure precisato, in relazione a quanto affermato dall’interessata concessionaria nel ricorso, che non possono essere attribuiti alla Polizia Stradale, attesa l’assoluta distinzione di ruoli e di funzioni, compiti che esulano da quelli di controllo e di prevenzione e repressione delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (Sezione Prima) SENTENZA n. 8024 del 5/11/2010

Commento:
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Codice della strada si definiscono:
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
Appare quindi improprio affermare che competono al concessionario “i compiti di vigilanza e di manutenzione delle cosiddette fasce di rispetto, cioè delle aree contigue al percorso stradale”, non essendo queste aree parte della proprietà stradale. Il riferimento corretto è alle fasce di pertinenza.

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