02 dicembre 2010

INCARICO DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI ALL'APPARATO AMMINISTRATIVO

Deliberazione Corte dei conti - sez. centrale di controllo 19/11/2010 n. 25La consulenza che attiene alla generale attività devoluta all'amministrazione e non ad uno specifico particolare adempimento limitato nel tempo, appare non conforme ai requisiti di legge posti per le consulenze dall'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. n. 165/2001.
Quanto al merito dell'incarico, secondo la Corte il conferimento di un incarico di consulenza a soggetti esterni all'apparato amministrativo può ritenersi legittimo ove si renda necessario per affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza che non possano essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne e a condizione che il medesimo incarico sia sufficientemente determinato nei suoi contenuti e nella sua durata.
Nel conferimento delle consulenze esterne, pertanto, le Amministrazioni pubbliche devono attenersi ai seguenti principi:
a) effettiva rispondenza dell'incarico a obiettivi specifici dell'Amministrazione conferente;
b) eccezionalità e temporaneità delle prestazioni che costituiscono l'oggetto della consulenza;
c) comprovata mancanza all'interno dell'organizzazione dell'Ente, di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso alla consulenza;
d) attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, mediante procedura concorsuale disciplinata da un apposito regolamento interno.

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