15 gennaio 2011

COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

In relazione all’aggravio dei costi di partecipazione alla gara, vale richiamare i pareri espressi dall’Autorità sull’argomento (cfr. n.187/ 2010, n. 12/2008, n. 67/2008) per rilevare che la richiesta ai concorrenti alle gare di appalto del pagamento di un onere di partecipazione, quale risulta essere la somma di € 50,00, dovuta – secondo quanto previsto al punto IV.2) del bando di gara – per ottenere l’attestato di eseguita presa visione, da allegare a pena di esclusione alla documentazione di gara, rappresenta una violazione del principio della libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici, essendo il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara l’unica forma di contributo consentito.
Con riferimento a quest’ultimo specifico aspetto dell’acquisto della documentazione di gara, si ritiene opportuno precisare ulteriormente che, con determinazione n. 2 del 13 gennaio 2000, il Consiglio dell'Autorità ha statuito che, sulla base degli articoli 71, comma 2 e 90, comma 5 del D.P.R. n. 554/1999 e secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria 93/37/CEE, non può essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione inerente l'appalto. L'unica forma di partecipazione consentita è, per l’appunto, il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara. Relativamente a quest’ultimo aspetto, peraltro, la richiesta del rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il rilascio delle suddette copie, deve essere conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241. Ai sensi dell’articolo 25 della sopra citata legge, infatti, il rilascio delle copie dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Ne consegue che stabilire forfettariamente un rimborso spese a carico del concorrente, svincolandolo dall’effettivo costo di riproduzione degli elaborati, costituisce un ostacolo alla libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici.
Parere dell’AVCP n. 210 del 18/11/2010

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